Silenzio-inadempimento e autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari (TAR Puglia n. 341 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è subordinata a un provvedimento autorizzatorio del Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, e costituisce attività contingentata. A tale procedimento non si applica il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, né la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241/1990, poiché il rilascio del titolo non dipende da un mero accertamento di presupposti, ma da una valutazione di interessi pubblici prevalenti. L’Amministrazione è pertanto tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il silenzio serbato integra silenzio-inadempimento, con conseguente ordine di provvedere e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente esercita attività di pubblicità mediante affissioni dirette su propri impianti. Il 25.03.2024 ha presentato al Comune di Cassano delle Murge due istanze per l’occupazione del suolo pubblico e l’installazione di altrettanti cartelli pubblicitari bifacciali, di dimensioni 6,00×3,00 metri, da collocare in due distinte vie del territorio comunale.
Decorsi i termini di legge senza alcun riscontro, la società ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione e dello S.U.A.P. comunale, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna del Comune all’adozione di un provvedimento espresso. L’Ente non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento. L’installazione di impianti pubblicitari è soggetta a un provvedimento autorizzatorio comunale, espressamente previsto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992. Si tratta di un potere distinto da quello relativo all’affissione diretta in spazi di propria pertinenza, disciplinato dall’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 639/1972.
Da tale distinzione il Tribunale trae la prima conseguenza: solo per il consenso di cui all’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 639/1972 si configura il silenzio-assenso dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Tale istituto resta quindi estraneo ai procedimenti in esame, relativi all’installazione dei cartelli e non all’affissione del materiale sui medesimi. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma l’impostazione.
Il Collegio sviluppa poi la seconda ragione. L’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993 impone al Comune di adottare un regolamento che determini la tipologia e la quantità degli impianti e le modalità per ottenere il provvedimento. L’attività è dunque contingentata e, come tale, sottratta alla disciplina dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che presuppone il difetto di limiti o contingenti complessivi.
Ne segue che il procedimento rientra tra quelli regolati dalla legge n. 241/1990 e il silenzio dell’Amministrazione contrasta con l’art. 2, che impone il provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza dell’interessato. Nel caso concreto non emerge alcuna ragione endoprocedimentale, carenza documentale o difficoltà organizzativa idonea a giustificare l’inerzia.
Integrati tutti gli elementi del silenzio-inadempimento, il Tribunale accoglie il ricorso, ordina al Comune di provvedere nel termine di trenta giorni e nomina commissario ad acta il Segretario generale o comunale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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