Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3993 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione. Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni è condizione dell’azione. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Laddove sia decorso il termine fissato nel giudicato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione resta tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno omissivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata il 19.10.2025, con cui è stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’amministrazione, destinataria della notifica del 20.10.2025, non ha adempiuto. La ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Chiede la condanna al pagamento, gli accessori, la nomina di un commissario ad acta e le astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 20.10.2025.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio affronta poi il profilo della fruizione del beneficio. Ove sia decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della pronuncia ottemperanda, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione impediscono a quest’ultima di sottrarsi all’adempimento.

Il Tribunale nomina quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, un Dirigente della competente Direzione generale. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È respinta la domanda di astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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