Giudizio di ottemperanza e riesercizio della funzione amministrativa sul vizio di motivazione (TAR Sicilia n. 3050 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’inadempimento del giudicato si configura quando l’amministrazione, dopo l’annullamento del provvedimento, non abbia adottato alcun nuovo atto che emendi il vizio di motivazione accertato. Non possono essere valorizzati gli atti adottati prima della sentenza ottemperanda, poiché essi sono già stati travolti dall’annullamento e non possono integrare per relationem la motivazione richiesta. Il giudice accerta quindi l’obbligo dell’ente di dare esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta, con incarico limitato al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione della sentenza n. 678 del 26 febbraio 2024, con cui il TAR aveva annullato la nota comunale del 18 giugno 2020 per difetto di motivazione, ordinando all’ente di prendere posizione specifica sulle osservazioni dei ricorrenti, con riguardo all’accertamento dell’uso pubblico dell’area in contestazione.

La sentenza è stata notificata al Comune il 15 marzo 2024. Secondo i ricorrenti, l’ente non ha adottato alcun provvedimento, nonostante le reiterate istanze di sollecito. Il Comune, costituitosi, ha sostenuto che le esigenze motivazionali sarebbero già state soddisfatte negli atti precedentemente adottati, nei quali si affermava che l’area utilizzata come spazio di manovra non appartiene al Comune, e ha chiesto di valutare se, in tal modo, fosse stata fornita una motivazione anche implicita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso. La sentenza ottemperanda era stata regolarmente notificata presso la sede dell’ente, che tuttavia non ha provveduto a darvi esecuzione.

Non sono state condivise le difese dell’amministrazione. Gli atti ai quali il Comune ha fatto riferimento sono tutti precedenti alla sentenza ottemperanda: si tratta, in particolare, della nota prot. 10005 del 18 giugno 2020, che è stata annullata proprio con quella pronuncia, con il conseguente ordine di pronunciarsi emendando il nuovo atto dal vizio di motivazione.

Il percorso argomentativo è lineare. Se l’atto è stato annullato e la P.A. è stata onerata di riesercitare la funzione motivando sugli specifici rilievi dei ricorrenti, non può ritenersi satisfattivo l’inadempimento fondato sul richiamo a quegli stessi atti già travolti dall’annullamento. Gli atti anteriori al giudicato, adottati in un contesto procedimentale ormai superato, non valgono a integrare per relationem la motivazione che il giudice ha richiesto, con particolare riguardo all’accertamento dell’uso pubblico dell’area.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, previa richiesta dei ricorrenti attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.

Il commissario dovrà insediarsi e provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, con spese a carico dell’ente e obbligo di dettagliata relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *