Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente: obbligo dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 11 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che sia rimasta inerte non può giustificare la propria inottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro invocando la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero. Il giudizio di ottemperanza può essere incardinato senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e va applicato al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. Decorso inutilmente tale termine, il giudice può accogliere il ricorso e assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato nel termine di legge.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 74 c.p.a., ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso e disponendo la decisione con sentenza in forma semplificata, mediante sintetico riferimento al precedente conforme costituito da una propria precedente pronuncia.

In ordine alla decorrenza del termine per l’ottemperanza, il Tribunale ha richiamato l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, come convertito in legge n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, precisando che la norma, calibrata sul processo civile, va applicata all’ottemperanza con gli adattamenti necessari.

Quanto alla natura del titolo, il Collegio ha evidenziato che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, c.p.a.. Ha altresì rilevato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente.

Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza, con accredito delle somme in conto carta elettronica del docente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, con facoltà di delega. Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal giudice dell’ottemperanza. Ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, vista la serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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