Divieto di detenzione armi fondato su “non buona condotta” del titolare (TAR Sicilia n. 2291 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto in capo all’interessato: l’autorizzazione costituisce deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, l. n. 110 del 1970. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., l’Amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale né di un comprovato abuso nell’uso delle armi. Il provvedimento di divieto ha natura cautelare e non sanzionatoria, ed è espressione di ampia discrezionalità: il sindacato giurisdizionale resta ristretto al profilo dell’irrazionalità e del difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura di Catania, unitamente agli atti presupposti richiamati in ricorso. Il provvedimento si fondava sull’esito dell’istruttoria, che aveva fatto emergere a carico dell’interessato un procedimento penale ancora pendente per reati contro la persona e in materia di lavoro.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, 38, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, lamentando eccesso di potere per erronea valutazione, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui l’aspirazione all’ottenimento e alla conservazione del titolo abilitativo non integra un diritto soggettivo assoluto, con la conseguenza che la relativa valutazione resta affidata alla sfera discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
Entro tale cornice, il giudizio di non affidabilità può essere legittimamente fondato sul verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” del titolare. Non occorrono né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un abuso nell’utilizzo delle armi, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il sindacato sulla determinazione amministrativa resta così circoscritto: l’Autorità può apprezzare discrezionalmente fatti ed episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il provvedimento, privo di intento punitivo, assume natura cautelare, volta a prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità dei consociati.
Nel caso concreto, l’istruttoria ha valorizzato la pendenza di un procedimento penale per reati commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, con l’uso di un’arma e con abuso del potere gerarchico nei confronti dei lavoratori. La Corte ritiene che tale circostanza getti un’ombra sull’affidabilità del ricorrente e sia sufficiente a fondare una prognosi di rischio, anche solo potenziale, di abuso delle armi.
Il Collegio sottolinea che il giudizio richiesto non è di pericolosità sociale ma di affidabilità, e risulta per certi versi più stringente del primo, potendo basarsi su fatti non sfociati in condanne o misure di pubblica sicurezza. Esclusa quindi ogni censura di difetto di istruttoria e di vizi interni al processo valutativo, e ritenuta la motivazione ragionevole e adeguata, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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