Carta docente: ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1218 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il parziale adempimento dell’Amministrazione non preclude l’accoglimento dell’istanza quando il giudicato rimane ineseguito per una parte essenziale del suo contenuto. L’avvenuta liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari non equivale a esecuzione del comando che impone il pagamento del capitale riconosciuto in favore del creditore. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., con termine per l’adempimento e senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza e può essere distratta in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, n. 229/2024, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500,00 euro per ciascun anno, per complessivi 1.500,00 euro, oltre spese. La sentenza, notificata, è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
Dedotta la mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha corrisposto le spese legali ai procuratori dichiaratisi antistatari, lasciando ineseguito il capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’adempimento intervenuto in corso di causa riguarda esclusivamente il rimborso delle spese di lite, mentre il giudicato sul riconoscimento del capitale resta integralmente ineseguito. Su questo punto si concentra la verifica di ottemperanza: il soddisfacimento delle spese non esaurisce il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro.
La difesa dell’Amministrazione ha riferito in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento. Il Tribunale ritiene tuttavia che tale iniziativa non offra indicazioni utili per una tempestiva soluzione bonaria della controversia, restando così dimostrata la perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice.
Accertato il presupposto dell’ottemperanza, il Collegio applica l’art. 114 cod. proc. amm. e nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. All’incaricato assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, pronuncia condanna a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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