Carta docente: ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1217 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato — limitata al rimborso delle spese legali e non estesa al capitale riconosciuto — integra inadempimento e legittima la nomina del commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con termine assegnato per l’adempimento e senza liquidazione di compenso per l’attività commissariale. La soccombenza sostanziale dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sardegna l’ottemperanza alla sentenza del Trib. Sassari, Sez. Lavoro n. 385/2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio della Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, ma non ha eseguito il giudicato quanto al capitale riconosciuto. Alla camera di consiglio la difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza indicare una soluzione tempestiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato come parziale l’ottemperanza prestata dall’amministrazione. Il pagamento delle sole spese legali, per quanto satisfattivo di una parte del giudicato, lascia ineseguito il riconoscimento del capitale, che costituisce il nucleo sostanziale della pronuncia del giudice del lavoro.

Su questo presupposto si fonda l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, chiamato ad adottare in via sostitutiva i provvedimenti necessari all’esecuzione di quanto non eseguito. Il TAR ha ritenuto non dirimente il mero sollecito dell’amministrazione, privo di indicazioni utili a una definizione bonaria della controversia.

Il commissario è stato individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la liquidazione tiene conto della serialità della causa. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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