Riconoscimento abilitazione estera e nozione comunitaria di professione regolamentata (TAR Abruzzo n. 20 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo abilitante all’insegnamento conseguito in uno Stato membro mediante una formazione professionale successiva alla laurea costituisce accesso a una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, quando l’ordinamento di origine ne subordina l’esercizio al possesso di una qualifica certificata. La nozione di professione regolamentata rientra nel diritto dell’Unione e non può essere sostituita da quella, più restrittiva, di formazione regolamentata. L’amministrazione non può escludere il candidato dalla procedura concorsuale prima di aver proceduto al confronto tra la qualificazione conseguita all’estero e lo standard formativo richiesto dall’ordinamento interno. La nota ministeriale che si limita a recepire il parere dell’autorità straniera, senza operare tale verifica, è disapplicabile per contrasto con il diritto comunitario. Resta riservata all’amministrazione la valutazione del titolo e al giudice amministrativo difetta la giurisdizione sulle domande di immissione in ruolo.

Il Fatto

La ricorrente, laureata in matematica e in possesso di abilitazione conseguita in Bulgaria, era stata ammessa con riserva al concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A028, avendo superato le prove. Con provvedimento del 1° luglio 2019 il MIUR-USR per il Lazio l’ha esclusa dalla procedura per mancanza del titolo di accesso, richiamando la nota prot. n. 9014 del 29 maggio 2018. Di qui l’impugnazione del provvedimento di esclusione, del decreto di approvazione delle graduatorie e della graduatoria stessa, nella parte in cui il suo nominativo non compare.

Con motivi aggiunti ha poi impugnato gli atti con cui, per l’anno scolastico 2021/2022, sono stati individuati i vincitori da immettere in ruolo, dolendosi che nessun rilievo fosse stato dato alla sua posizione di vincitrice del precedente concorso del 2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ex art. 88 c.p.a., le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 3343 del 27.4.2022, che ha ritenutocontrari all’ordinamento interno e comunitario i provvedimenti con cui il MIUR ha negato il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti in Bulgaria. Ribadisce il principio per cui gli Stati membri riconoscono in via automatica i titoli relativi alla qualifica di docente previsti dalla direttiva 2005/36/CE, purché durata, livello e qualità della formazione non risultino inferiori a quelli della formazione a tempo pieno (Cons. Stato n. 661/2021).

La questione centrale riguarda la nozione di professione regolamentata. La nota ministeriale impugnata valorizza il parere dell’autorità bulgara, che qualifica come non regolamentata la formazione successiva alla laurea e ne deduce la necessità di un anno di esperienza professionale a tempo pieno. Il Collegio osserva che tale impostazione muove dalla nozione di formazione regolamentata, mentre rileva quella di professione regolamentata, la cui definizione spetta al diritto dell’Unione.

Richiamata la giurisprudenza sovranazionale (CGUE causa C-125/16 e Cons. Stato n. 2438/2021), il Tribunale afferma che nella nozione comunitaria rientra la qualifica conseguita in Bulgaria dopo la laurea mediante formazione professionale separata, all’esito della quale è rilasciato un certificato di qualifica. Il valore del titolo non dipende dalla qualificazione datane dallo Stato di origine, ma va accertato dall’autorità nazionale competente mediante il confronto con lo standard interno.

Poiché la nota n. 9014/2018 ha natura di atto normativo, destinata a trovare ripetuta applicazione nei provvedimenti di esclusione, il Tribunale ne dispone la disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario, senza attendere la decisione del TAR Lazio. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di esclusione, della graduatoria e del decreto di approvazione, perché non preceduti dalla verifica di corrispondenza del titolo abilitante. Analoga sorte seguono gli atti impugnati con i motivi aggiunti.

Il Collegio esclude tuttavia la propria giurisdizione sulle domande di inserimento in graduatoria e di immissione in ruolo, perché residuano spazi di valutazione del titolo riservati all’amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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