Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1212 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il parziale adempimento dell’amministrazione non esaurisce l’obbligo di conformarsi al giudicato. Quando il decisum resta ineseguito quanto al riconoscimento del capitale, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte residua. L’incarico può essere affidato a un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, con esclusione di alcun compenso commissariale. La serialità della controversia giustifica la liquidazione contenuta delle spese, distratte in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 37/2024 del 12.03.2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a percepire, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma annua di € 500,00 tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di € 1.500,00 oltre interessi, e alla rifusione delle spese.

La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, nel corso del giudizio, ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato e lo distingue dall’adempimento intervenuto in corso di causa. La condanna alle spese è stata eseguita; resta invece ineseguita la statuizione sul riconoscimento del capitale. Il perimetro dell’ottemperanza, dunque, è circoscritto alla parte residua del decisum.

La difesa erariale ha riferito in camera di consiglio di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento. Il Tribunale rileva tuttavia che tale iniziativa non è stata accompagnata da indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva. L’inerzia sull’obbligo principale giustifica il ricorso allo strumento sostitutivo.

Il commissario ad acta viene individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari; la misura tiene conto della serialità della causa.

Il ricorso è pertanto accolto, con nomina del commissario per la sola parte non eseguita della sentenza del giudice del lavoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *