Carta docente, la sola predisposizione informatica non prova l’adempimento del giudicato (TAR Veneto n. 527 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme dovute sulla carta docente non integra prova dell’esatto adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo a fondare l’azione di adempimento, una volta accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento. In difetto, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato, assegna un termine e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma di 1.500,00 euro, per le finalità dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, oltre interessi e spese.
La sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione avesse provveduto, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio; la notifica in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni sono parimenti documentati. Il ricorso è dunque ammissibile.
Sul piano dell’individuazione del titolo, il Collegio non ha dubbi: una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il Tribunale esclude che possa valere come prova dell’esatto adempimento la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme sulla carta docente: ciò che rileva è l’effettiva attribuzione della somma, non l’attivazione dello strumento.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio della carta docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine, ha nominato un commissario ad acta, individuato nel vertice amministrativo competente, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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