Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 530 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione a un facere è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché l’azione è preordinata all’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Verificati il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’ottemperanza va accolta quando l’amministrazione non provi l’avvenuto adempimento. Spetta allora al giudice ordinare il facere dovuto entro un termine perentorio e nominare sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 500,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza, non impugnata, diveniva definitiva e veniva notificata in forma esecutiva al Ministero.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, deducendo la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero non si costituiva ritualmente, pur avendo dato avviso, sul proprio sito, della predisposizione di una procedura informatica da attivarsi a cura dell’istante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica della sentenza in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 sono documentati dagli allegati al ricorso.

Nessun dubbio sussiste, poi, sull’astratta esperibilità del rimedio. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La disposizione è infatti preordinata proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione resistente non ha provato l’avvenuto pagamento, e su tale mancata prova si fonda l’accoglimento. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero e autorizzato alla delega e alla subdelega. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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