Cessazione della materia del contendere per pagamento successivo alla notifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Basilicata n. 226 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’esecuzione del giudicato, ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., cristallizza l’interesse del ricorrente alla tutela giurisdizionale. Il pagamento del credito oggetto della pretesa, intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, non determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, bensì la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, tenuto conto del comportamento processuale e del ravvedimento operoso.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, già vittorioso nel giudizio di merito dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., per ottenere la corresponsione dell’importo di € 1.000,00, non ancora erogato dall’Amministrazione scolastica, con richiesta di emissione di speciale ordine di pagamento in caso di incapienza del capitolo di bilancio.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto al pagamento del credito in data 16.2.2026, dopo la proposizione del ricorso avvenuta il 27.1.2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando che l’estinzione del credito è avvenuta dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il pagamento successivo alla notifica del ricorso non priva il ricorrente dell’interesse alla definizione del giudizio, ma comporta la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto la pretesa azionata risulta interamente soddisfatta.
La decisione si fonda sul principio secondo cui l’interesse processuale va valutato con riferimento al momento della proposizione della domanda: se a quel momento sussisteva un interesse concreto e attuale all’ottenimento della tutela giurisdizionale, il successivo adempimento dell’Amministrazione non può determinare una declaratoria di improcedibilità, ma solo la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di condannare l’Amministrazione soccombente, pur tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso che aveva indotto al pagamento del credito, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale del medesimo TAR Basilicata.
La pronuncia è stata quindi resa in forma semplificata, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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