Principio di equivalenza e carattere non vincolante del progetto base (TAR Campania n. 2524 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di evidenza pubblica il principio di equivalenza, espressione del favor partecipationis, impone di valutare in concreto la conformità sostanziale e funzionale del prodotto offerto alle specifiche tecniche, anche quando esso se ne discosti sul piano formale, ove ne soddisfi le esigenze prestazionali. Le indicazioni contenute nel progetto esecutivo costituiscono, di regola, una mera proposta non vincolante, suscettibile di variazioni, salvo che il capitolato speciale imponga un requisito costruttivo determinato. Il giudizio della commissione sui criteri qualitativi è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, dovendosi apprezzare il prodotto nel suo insieme e non le singole componenti isolate.

Il Fatto

Il Parco Archeologico di Pompei indiceva una gara telematica aperta, ex art. 71 d.lgs. 36/2023, per la fornitura e posa in opera dell’allestimento dell’esposizione permanente di calchi e reperti organici, lotto 1. La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo tre ordini di censure.

La ricorrente sosteneva che l’offerta tecnica della prima classificata contenesse una variante non ammessa, per aver previsto teche prive di telaio metallico e realizzate mediante incollaggio dei vetri. Contestava inoltre i punteggi attribuiti ai subcriteri sulla qualità ingegneristica delle teche e la genericità della descrizione del sistema di regolazione termoigrometrico. Chiedeva l’annullamento, l’inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo richiamando il principio di equivalenza, espressamente recepito dal punto 16 del disciplinare e dal chiarimento n. 12, secondo cui, nel rispetto delle specifiche minime, possono proporsi soluzioni migliorative e diverse da quelle del progetto. La valutazione va operata in concreto e svincolata da rigidi formalismi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Il progetto esecutivo, la relazione generale e la relazione tecnica contengono, per la Corte, una mera proposta non vincolante, utilizzabile come base suscettibile di variazioni. Il capitolato speciale pone vincoli generali su materiali e criteri costruttivi, ma non impone un telaio metallico visibile: richiede soltanto vetrine particolarmente solide, con struttura in metallo. Le teche “non bordate” risultano idonee allo scopo e migliorano il rapporto visivo con l’ambiente, in continuità con espositori già presenti in loco.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’offerta tecnica dedica ampio spazio alla descrizione dei sistemi di assemblaggio, del nodo meccanico delle cerniere e delle giunzioni tra lastre, con specifiche grafiche e simulazioni. Anche per le cerniere opera il principio di equivalenza: il prodotto “su misura” non deve necessariamente essere artigianale, e la visibilità della cerniera, collocata all’interno, non compromette le esigenze di sicurezza. Le censure, inoltre, scompongono il prodotto in singole componenti, trascurandone l’insieme.

Il terzo motivo è smentito dalla stessa offerta, che descrive diffusamente il sistema di regolazione termoigrometrico, prevalentemente passivo, con allegati grafici e indicazione dell’integrazione dell’apparato nella teca. È inoltre riscontrata l’esistenza di un impianto elettrico allacciabile. Il ricorso è dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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