Carta docente: funzione formativa esclude natura retributiva e penalità di mora (TAR Calabria n. 2020 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la prestazione oggetto del giudicato non abbia natura corrispettiva. L’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente costituisce un contributo destinato alla formazione professionale e non un compenso per la prestazione lavorativa: la relativa misura, commisurata alla funzione dell’istituto, rende manifestamente iniqua l’applicazione della sanzione processuale. L’ottemperanza si assicura mediante la nomina del commissario ad acta e la fissazione del termine per l’esecuzione, mentre i compensi dell’organo commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente per effetto dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle ex legge Pinto.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, n. 475/2023, pubblicata il 12.12.2023. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione era stato condannato al pagamento, mediante attribuzione della Carta Docente, di un importo pari a 500 euro annui per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione a mezzo PEC, con attestazione del passaggio in giudicato resa il 18 novembre 2024. Il Ministero non si è costituito. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, il ricorrente ha agito ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ritualità della notifica e l’assenza di costituzione dell’amministrazione intimata. Ha quindi constatato il perdurante inadempimento e l’utile decorso del termine di moratoria, ravvisando i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura del ricorrente. Ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sui compensi dell’organo commissariale il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che i compensi restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 24 aprile 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 9 maggio 2025.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente iniqua, valorizzando la funzione della Carta elettronica docenti: essa non costituisce un corrispettivo, ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Su questa qualificazione si fonda il diniego della misura, che presuppone una prestazione di natura patrimoniale corrispettiva. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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