Il preavviso di rigetto non chiude il procedimento (TAR Calabria n. 2017 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto non esaurisce il procedimento amministrativo e non è atto definitivo impugnabile. Ove l’amministrazione, dopo la regolarizzazione dell’istanza, non si pronunci, si forma un silenzio-rifiuto che viola il dovere di provvedere e il principio di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa a un’esplicita pronuncia. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla relativa controversia, incidendo il rilascio del nulla-osta su posizioni di interesse legittimo. L’accoglimento del ricorso per silentium impone all’amministrazione di determinarsi in modo definitivo ed espresso, senza che il giudice si pronunci sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente, a seguito di un sinistro stradale, era stato sottoposto a prelievo ematico con esito alcolemico superiore ai limiti consentiti. La Prefettura aveva quindi disposto la sospensione della patente. Con successiva sentenza, il Tribunale penale lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, concedendo la sospensione condizionale della pena e ordinando la revoca della patente, ordine eseguito dalla Prefettura.

Il ricorrente presentava dunque istanza di nulla-osta per il conseguimento di una nuova patente, da produrre al competente Ufficio del MIT, sostenendo la decorrenza del triennio dalla data di commissione del fatto e non dal passaggio in giudicato della condanna. La Prefettura, dopo aver invitato a regolarizzare l’istanza, ne preannunciava l’esito negativo. Regolarizzata la richiesta, questa restava inevasa, con conseguente ricorso per silenzio-rifiuto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa erariale. Il potere di rilasciare o meno il nulla-osta ai sensi dell’art. 120, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 comporta l’emanazione di atti autoritativi, di per sé incidenti su posizioni di interesse legittimo, con conseguente cognizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il Tribunale rileva che la nota prefettizia era qualificabile come atto meramente interlocutorio, al più un preavviso di rigetto, e pertanto non definitivo e non immediatamente impugnabile. La richiesta del ricorrente non risultava quindi legittimamente soddisfatta, restando il procedimento privo di una pronuncia conclusiva.

Il Collegio richiama il principio per cui esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa a un’esplicita pronuncia (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2318/2007). La mancata risposta dell’amministrazione viola il principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede (TAR Lazio, Sez. II, n. 788/2013).

Il Tribunale precisa di non essere chiamato a esprimersi sulla fondatezza della pretesa al rilascio del titolo, trattandosi di attività a connotato discrezionale-interpretativo. L’accoglimento resta circoscritto all’obbligo di provvedere: la Prefettura deve determinarsi in maniera definitiva ed espressa sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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