Carta docente a precari e ottemperanza con commissario ad acta sul capitale (TAR Sardegna n. 939 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione non esclude l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per la parte rimasta ineseguita. Quando l’obbligo riguarda il riconoscimento di un credito pecuniario accertato con sentenza irrevocabile, il giudice amministrativo assegna al commissario un termine congruo per l’adempimento in via sostitutiva. La circostanza che il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore giustifica la mancata liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 151/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi legali. La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
Non avendo l’amministrazione eseguito il giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, ma è rimasto ineseguito l’obbligo sul capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la vicenda come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica l’inesecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. L’accertamento del diritto al contributo e della relativa quantificazione non è contestato.
Il dato rilevante è che l’amministrazione ha eseguito solo una parte dell’obbligo, provvedendo alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari. Resta invece ineseguito il giudicato sul riconoscimento del capitale, che costituisce il nucleo della pretesa sostanziale accertata.
La difesa erariale ha riferito in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però offrire indicazioni utili per una definizione tempestiva della controversia. Tale allegazione non vale a dimostrare l’avvenuto adempimento né a escludere l’attualità dell’interesse del ricorrente.
Su queste premesse il Tribunale accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso, perché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.