Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per documenti inesistenti (TAR Campania n. 1695 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti, la cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse conoscitivo del richiedente. Tale soddisfazione si realizza anche quando l’amministrazione, costituendosi o dichiarando in udienza, rappresenti l’inesistenza dei documenti richiesti, dovendosi ritenere esaurito l’obbligo di ostensione per la parte di documentazione effettivamente disponibile. La sopravvenuta carenza di interesse va accertata in concreto, verificando quali atti siano stati esibiti e quali non siano mai venuti ad esistenza. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese quando il ricorrente abbia chiesto l’accesso anche a documenti inesistenti.
Il Fatto
La ricorrente, infermiera professionale in servizio presso un presidio ospedaliero, ha presentato in data 12.02.2026 un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Ha chiesto tre categorie di atti: il regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni previgente rispetto a quello approvato il 28.10.2025; i verbali della Commissione di valutazione del rischio radiologico degli ultimi cinque anni relativi alla propria posizione; un’attestazione dell’eventuale omissione o inesistenza di tali verbali.
A fondamento dell’istanza ha dedotto di essere esposta a radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici e di voler verificare l’operato dell’azienda sanitaria in vista di un’eventuale azione per il riconoscimento dell’indennità e del riposo biologico. Formatosi il silenzio-rigetto, ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Costituitasi, l’amministrazione ha depositato la delibera n. 1078 dell’11.7.2025 con il regolamento della Commissione aziendale rischio radiologico e i verbali degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo e al riposo biologico. Ha inoltre eccepito la carenza di interesse attuale e concreto della ricorrente, per non avere questa dimostrato le condizioni per il riconoscimento dell’indennità.
La ricorrente, con memoria di replica, ha dichiarato soddisfatto il proprio interesse quanto ai verbali e ha preso atto dell’inesistenza di valutazioni sulla propria posizione. Ha però rilevato il mancato deposito del regolamento previgente e ha insistito per l’ordine di esibizione o per la dichiarazione della sua inesistenza.
Il Collegio ha valorizzato la dichiarazione resa in udienza dalla difesa dell’amministrazione, secondo cui prima del regolamento approvato il 28.10.2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio. Su questa base ha ritenuto integralmente cessata la materia del contendere: la ricorrente ha ottenuto in sede giudiziale l’ostensione dei documenti effettivamente a disposizione dell’azienda, mentre gli ulteriori atti richiesti non risultano esistenti.
La decisione delinea dunque un criterio di verifica dell’interesse in concreto: il giudizio sull’accesso si esaurisce non solo per l’esibizione materiale, ma anche per la dimostrata inesistenza dei documenti, che svuota di contenuto la pretesa ostensiva. Il ricorso è stato pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, valorizzando l’esito complessivo del giudizio e la circostanza che la ricorrente aveva chiesto l’accesso anche a documenti inesistenti. La pronuncia conferma così che la reciproca soccombenza parziale, nella specie determinata dall’ampiezza dell’istanza, giustifica la compensazione.
Nota della Redazione
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