Carta docente ai precari, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 4119 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione integrale del dispositivo nel termine assegnato. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo è divenuto definitivo e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice designa il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e dispone la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1047 del 7 novembre 2023, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Per l’effetto, ha condannato il Ministero a costituire la carta e ad accreditare l’importo di € 1.000,00.

Rimanendo inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la fissazione della somma dovuta per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Alla luce della documentazione in atti sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. L’ordine recepisce il contenuto della condanna impartita dal giudice ordinario e ne assicura l’attuazione in via coattiva.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene designato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato e ricevuta dalla parte la comunicazione della perdurante inottemperanza entro sessanta giorni, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione. Le spese della funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo, con possibilità per il commissario di esigerle all’esito dell’incarico sulla base di adeguata documentazione.

Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora, come richiesto, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, comprensive di atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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