Disparità di trattamento e mutamento dei luoghi nel rilascio di concessioni comunali (C.G.A.R.S. n. 975 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto quando le fattispecie poste a confronto siano assolutamente identiche. Il giudice amministrativo deve valutare la complessiva situazione dei luoghi e non la sola destinazione urbanistica dell’area. Il mutamento della situazione del traffico veicolare, anche per effetto della creazione di nuove aree di sosta, integra una modificazione fattuale idonea a escludere l’identità delle situazioni. Irrilevante è la proprietà privata delle aree destinate a parcheggio, ove non risulti provato il difetto di titolo in capo all’amministrazione. L’omessa pronuncia non sussiste quando il percorso argomentativo del primo giudice, ancorché sintetico, esprima la ratio decidendi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale con cui era stata concessa a un controinteressato la disponibilità di un’area antistante il cimitero comunale per la vendita di prodotti floreali, nonché del permesso di costruire relativo al chiosco. L’istanza si fondava su un unico motivo: eccesso di potere per contrasto con precedente manifestazione di volontà e per disparità di trattamento.

Il ricorrente lamentava che il Comune, dopo aver respinto in passato la sua analoga istanza, aveva poi concesso la stessa area al controinteressato, pur in assenza di mutamenti dei luoghi e con un’area di parcheggio rimasta insufficiente. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, escludendo l’identità assoluta delle situazioni considerate e rilevando che il ricorrente aveva comunque ottenuto, anni prima, un nulla osta per un proprio gazebo in prossimità della stessa zona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo respingendolo nel merito. L’appellante sostiene che la particella interessata sarebbe rimasta immutata e che le aree di sosta richiamate dal primo giudice non sarebbero di proprietà comunale, mancando un provvedimento ablativo.

Il C.G.A.R.S. ritiene che l’appellante confonda l’immutabilità della destinazione urbanistica con l’immutabilità della situazione di fatto. Il TAR aveva correttamente guardato alla complessiva situazione dei luoghi: la correzione dell’asse viario con la creazione di un sottopasso e la ricavata presenza di aree destinate a parcheggio integrano un sensibile mutamento della situazione del traffico veicolare.

La censura sulla proprietà privata delle aree di sosta non confuta l’avvenuta mutazione dei luoghi. La circostanza che tali aree non potessero essere destinate a parcheggio in assenza di titolo ablativo resta, per il Collegio, irrilevante ai fini della configurabilità del vizio dedotto.

Il principio applicato è quello secondo cui la disparità di trattamento assume rilievo come figura sintomatica di eccesso di potere solo in presenza di fattispecie assolutamente identiche. Poiché nel caso concreto la situazione dei luoghi è mutata, la censura è infondata.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla contraddittorietà tra le determinazioni dell’amministrazione, il Collegio lo ritiene formulato in modo generico e perplesso. Il percorso logico del primo giudice è immune da vizi: l’appellante aveva ottenuto il nulla osta per un proprio chiosco già prima dei provvedimenti contestati, il che esclude la denunciata disparità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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