Divieto di porto d’armi per contesto familiare e convivenza con indagato (TAR Lombardia n. 337 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenzione, riconoscibile solo a fronte della completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nella valutazione assume rilievo anche il contesto socio-familiare del richiedente, quale fattore di rischio quando un prossimo congiunto, sottoposto a misura cautelare, possa accedere alle armi per farne un uso improprio. La circostanza che il congiunto abiti in un immobile autonomo ma costituente dependance della stessa abitazione integra una convivenza sostanziale. Il successivo trasferimento di residenza non incide sul giudizio, operando il criterio del tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente, medico libero professionista, chiedeva al Prefetto di Varese il rinnovo annuale della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo di trovarsi frequentemente in possesso, anche in orario serale o notturno, di strumentazione sanitaria di valore o di somme di denaro e di doversi proteggere da aggressioni o rapine.

La Prefettura comunicava il preavviso di rigetto, fondato su informazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri: il figlio del ricorrente, già gravato da pregiudizi di polizia, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.. Seguiva il provvedimento che vietava la detenzione di armi e negava il porto di pistola. La domanda cautelare era respinta con ordinanza; la causa giungeva alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del porto d’armi come eccezione al divieto generale, non configurabile come diritto assoluto. Il riconoscimento presuppone la sicurezza piena circa il buon uso delle armi, sì da escludere dubbi prognostici per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività. Ne deriva la discrezionalità del giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile nei soli limiti dell’abnormità, della palese contraddittorietà, dell’irragionevolezza, dell’illogicità, dell’arbitrarietà o del travisamento dei fatti, come affermato in T.A.R. Umbria n. 813/2017, T.A.R. Puglia n. 826/2017, T.A.R. Emilia-Romagna n. 265/2017 e T.A.R. Lazio n. 8148/2017.

La finalità preventiva dei poteri amministrativi consente di valorizzare comportamenti di soggetti diversi dal titolare della licenza, idonei a incidere sull’utilizzo delle armi. La Prefettura ha quindi legittimamente escluso la “completa e perfetta sicurezza” e la “totale affidabilità” dell’istante, respingendo il ricorso.

Nel ragionamento del giudice, il contesto socio-familiare è elemento concorrente della valutazione, sussistendo il rischio che un prossimo congiunto, del quale sia legittimo sospettare, acceda alle armi per un uso improprio, secondo l’indirizzo di TAR Campania n. 1685/2016 e TAR Emilia-Romagna n. 101/2015. La condotta del ricorrente resta incensurabile, ma la convivenza con il figlio indagato e sottoposto a misura cautelare costituisce un fattore di rischio che giustifica il diniego senza manifesta illegittimità.

Quanto all’immobile del figlio, distinto e autonomo ma costituente dependance della stessa abitazione, esso va considerato incluso in questa, con la conseguenza di una convivenza sostanziale tra padre e figlio, come ritenuto da TAR Piemonte n. 993/2019. Infine, il trasferimento di residenza intervenuto nelle more è irrilevante per il criterio del tempus regit actum: oggetto del giudizio è solo l’attività amministrativa riferita alla situazione di fatto esistente al momento del suo svolgimento, salva la possibilità di successive istanze. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per le peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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