Carta docente ai precari e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 533 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., accerta l’esistenza dei presupposti dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e ordina all’amministrazione di darvi attuazione entro un termine perentorio. Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015, spetta al docente con contratto a tempo determinato con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, per le annualità accertate dal giudice del lavoro. Decorso inutilmente il termine, è legittima la nomina del Commissario ad acta, che deve provvedere anche all’allocazione in bilancio e al reperimento delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito ex art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Benevento. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato in alcune annualità scolastiche; il Ministero era stato condannato a costituire la carta e ad accreditare l’importo di € 2.000,00, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha dedotto la notifica della sentenza, il decorso del termine di legge e il passaggio in giudicato del titolo, senza che fosse seguita alcuna esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. Ritiene provata la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, e la mancata ottemperanza dell’amministrazione intimata.

Accertata la fondatezza della pretesa e il rispetto delle formalità procedurali, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di attivare in favore del ricorrente la carta elettronica del docente ai sensi dei commi 121 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per le annualità richiamate, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio. L’organo straordinario si insedia su richiesta del ricorrente, corredata dall’attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Tribunale precisa l’ampiezza del mandato: il Commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Segue l’obbligo di trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, con liquidazione successiva del compenso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il dispositivo manda alla Segreteria di comunicare il provvedimento anche al Commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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