Frazionamento artificioso e incentivi su contatore di scambio e entrata in esercizio (Cons. Stato n. 4355 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il contatore di scambio è elemento costitutivo dell’impianto, poiché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi rientrano nella definizione di impianto e il loro posizionamento non dipende da scelte del produttore. Ai fini della configurabilità dell’artato frazionamento ai sensi degli artt. 5 e 29 del d.m. 23 giugno 2016, il requisito soggettivo della riconducibilità degli impianti a un unico produttore si valuta alla data di entrata in esercizio, e non a quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio: irrilevante è il successivo trasferimento a un imprenditore autonomo. Il GSE non sindaca i titoli abilitativi altrui, ma verifica i presupposti per l’accesso agli incentivi. La disciplina degli incentivi per le rinnovabili rientra tra i procedimenti riguardanti l’ambiente, esclusi dal silenzio assenso dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto eolico on shore di potenza pari a 0,060 MW, situato nel Comune di Tarsia, assentito con procedura abilitativa semplificata il 21 ottobre 2015 ed entrato in esercizio il 19 giugno 2017. La società ha acquisito l’impianto nel luglio 2017 e con istanza del 28 luglio 2017 ha chiesto l’accesso agli incentivi previsti dal d.m. 23 giugno 2016.

Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della società, il GSE ha respinto l’istanza con provvedimento del 1 giugno 2018, ritenendo che altri sei impianti eolici, ubicati sulla medesima particella catastale e nella disponibilità del medesimo produttore alla data di entrata in esercizio, dovessero essere cumulati, con potenza complessiva di 0,420 MW, superiore alla soglia di 60 kW per l’accesso diretto. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello, censurando anche il diniego di riesame del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie dell’artato frazionamento distinguendo un requisito oggettivo — stessa fonte, ubicazione sulla medesima particella o su particelle contigue, eventuale unico nodo di raccolta — e un requisito soggettivo, dato dalla disponibilità del medesimo produttore o dalla riconducibilità societaria a un unico soggetto. Il potere di verifica spetta al GSE sia in fase di accesso sia in sede di controllo.

Sul piano oggettivo, la tesi dell’appellante secondo cui il contatore di scambio apparterrebbe alla rete e non all’impianto è respinta. L’art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 ricomprende tra gli elementi dell’impianto i misuratori funzionali alla quantificazione degli incentivi, e il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce (Cons. Stato, sez. II, n. 7706, n. 7707 e n. 7709 del 2023; sez. II, n. 2193 e n. 2194 del 2024; sez. IV, n. 739 e n. 749 del 2021). La circostanza che il posizionamento dipenda dal gestore di rete è irrilevante, poiché conta l’identità del produttore e l’appartenenza del misuratore all’impianto. Le sentenze richiamate dall’appellante riguardano il punto di connessione, elemento distinto dal misuratore.

Sul piano soggettivo, la Corte ritiene che il momento di valutazione sia la data di entrata in esercizio, quando l’impianto può dirsi realizzato e funzionante: la ratio dell’equa remunerazione degli investimenti, cui è correlata la progressività decrescente degli incentivi, impone di guardare all’unicità dell’intervento realizzativo. Coerente è il richiamo all’art. 6 del d.m. 23 giugno 2016, che ancora a quella data l’individuazione della tariffa. Il successivo trasferimento a un imprenditore autonomo non esclude l’integrazione del requisito. La coincidenza o prossimità delle date di autorizzazione, inizio e fine lavori, valutata globalmente con contiguità e riconducibilità, conferma l’artato frazionamento.

Il GSE non ha sindacato il titolo abilitativo comunale, ma ha verificato i presupposti dell’incentivo, come è suo potere-dovere. È esclusa la formazione del silenzio assenso, poiché l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 sottrae alla regola generale i procedimenti riguardanti l’ambiente. Quanto al diniego di riesame, la nota comunale non introduce fatti nuovi ma una diversa valutazione dei medesimi presupposti, e l’obbligo di ponderare l’interesse del privato ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 è sorto solo con le modifiche del 2020, inapplicabili a un’istanza del marzo 2020. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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