Diritto alla Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 534 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute solo le spese funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle relative ad atti come il precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1143/2023, ha dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico annuo tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21, e ha condannato il Ministero a erogare la prestazione nelle forme di legge.
Il titolo è passato in giudicato e non è stato impugnato. La ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito dichiarando di aver corrisposto soltanto le spese di giudizio liquidate nella sentenza azionata.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Alla luce della documentazione in atti sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, essendo stata la sentenza notificata in forma esecutiva il 4 aprile 2023.
Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento competente, il quale, nei successivi sessanta giorni e su richiesta della parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso del Commissario, il collegio osserva che esso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Sul piano delle spese, il Tribunale precisa che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza e agli atti accessori, perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto, poiché il creditore può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla notifica di atti di precetto. Il collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria n. 699/2010, T.A.R. Lazio n. 1348/2009, T.A.R. Sicilia n. 1268/2009 e Cons. Stato n. 2490/2001. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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