Carta del docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 528 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che hanno condannato l’amministrazione a riconoscere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accoglie il ricorso quando constati l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi. Il termine è quello previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione va ordinata a provvedere mediante l’emissione della carta intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, destinato ad operare in caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi su undici sentenze del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Le pronunce di condanna coprono annualità diverse per ciascun ricorrente. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito dell’esecuzione. La causa perviene alla camera di consiglio del 23 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come azione di ottemperanza al giudicato e ne verifica i presupposti. Il thema decidendum consiste nell’accertare se l’amministrazione abbia dato esecuzione ai titoli esecutivi giudiziali e se sussistano le condizioni per l’ordine di adempimento.
Il TAR rileva l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Verifica, inoltre, l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.
Su queste premesse il ricorso è fondato e viene accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione delle sentenze nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Il Collegio ravvisa altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori antistatari, con distrazione, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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