Carta elettronica docente dovuta per giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 521 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La carenza documentale, se sanata a seguito della segnalazione d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., non determina l’inammissibilità del ricorso. Accertato l’inadempimento non contestato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta, condannando al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La condotta processuale del ricorrente che abbia aggravato l’istruttoria giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per sei anni scolastici, per l’importo complessivo di € 3.000,00, oltre rivalutazione e interessi.

Il ricorrente chiede inoltre la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Con ordinanza n. 156 del 17 febbraio 2025 il Tribunale rileva il mancato deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato e assegna termine per sanare, segnalando il rischio di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto le condizioni dell’azione. Il ricorrente ha prodotto, sia pure a seguito della segnalazione operata d’ufficio, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’eccezione di inammissibilità è quindi superata.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il giudicato resta pertanto ineseguito.

In conseguenza, il Tribunale ordina al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente, accreditandovi la somma di € 3.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ulteriore inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente, che provvederà entro i trenta giorni successivi. È accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Le spese di lite sono compensate, in considerazione della condotta processuale del ricorrente, causa di appesantimento dell’istruttoria e di protrazione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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