Aumento del canone di concessione gas solo dopo la scadenza del rapporto (Cons. Stato n. 7931 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla determinazione con cui il Comune dispone l’adeguamento del canone di concessione per la distribuzione del gas naturale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., perché investe la fase esecutiva del rapporto concessorio e l’esercizio di un potere autoritativo, non un atto negoziale. L’atto che determina l’aumento è direttamente lesivo della sfera del concessionario, anche quando il potere trovi fondamento nella legge, poiché è l’amministrazione a decidere l’an e il quantum dell’incremento. La facoltà di aumento del canone prevista dall’art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159/2007 presuppone necessariamente l’avvenuto decorso del periodo transitorio di prosecuzione ex lege della concessione e la scadenza del rapporto: prima di tale momento il potere non può essere esercitato.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva adottato una determinazione dirigenziale con cui disponeva, per l’anno 2019, l’adeguamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale a carico della società concessionaria, richiamando l’art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159/2007. La società ha impugnato l’atto e i presupposti; il TAR Puglia, Bari, con sentenza n. 197 del 2023, ha accolto il ricorso e annullato la determinazione. Il Comune ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per assenza di lesività dell’atto e l’erronea interpretazione della norma sul canone.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti decisioni rese su altre annualità del medesimo canone e ne conferma l’orientamento. Sul primo motivo, l’eccezione di difetto di giurisdizione è respinta: la materia rientra nella nozione di affidamento e concessione di pubblici servizi, comprensiva della fase esecutiva, e dunque nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’atto non è qualificabile come dichiarativo di un effetto ex lege, perché è il Comune a decidere se e in quale misura aumentare il canone, né come negoziale, data la sua attitudine a incidere unilateralmente nella sfera del destinatario. Il riferimento alla Corte costituzionale n. 204 del 2004 non giova all’appellante, poiché la giurisdizione esclusiva resta legittima quando si controverte dell’esercizio del potere autoritativo.
Anche il secondo motivo è disatteso. La determina costituisce attuazione del potere autoritativo di adeguamento del canone; non si pone quindi un tema di non lesività dell’atto per la sua pretesa efficacia dichiarativa. L’atto è direttamente e immediatamente lesivo della sfera giuridica della società.
Il terzo motivo, di merito, è respinto richiamando i precedenti della Sezione. La facoltà di aumento del canone presuppone il decorso del periodo transitorio di prosecuzione ex lege delle concessioni e la scadenza del rapporto: la norma funge da incentivo per gli affidamenti in ambito sovracomunale e resta condizionata all’intervenuta scadenza della concessione. Il TAR aveva correttamente evidenziato che non si può esigere l’incremento senza l’avvio della gara d’ambito. Il comunicato ARERA del 19 maggio 2016 non contraddice tale lettura, limitandosi a indicazioni sul periodo di espletamento delle gare e nulla dicendo sulla condizione della scadenza. Parimenti irrilevanti sono i riferimenti a strumenti di modifica del rapporto in pendenza di concessione, estranei al potere esercitato. L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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