Carta docenti al precario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 598 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di attribuire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., integrante l’ipotesi di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Le procedure interne predisposte dall’Amministrazione per la gestione delle richieste di erogazione non costituiscono esecuzione del giudicato né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, non essendo previste da alcuna disposizione di legge. L’attivazione della carta e il versamento dell’importo condannato non possono essere equiparati a voci retributive; il Commissario ad acta deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, non essendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa causa legittima di impedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 426/2025 del 21.05.2025, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con condanna al pagamento di € 1.000,00.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 per le esecuzioni forzate verso le pubbliche amministrazioni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della carta con l’accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere predisposto una procedura di attivazione e che sarebbe stato onere del ricorrente avviarla.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La sentenza da ottemperare è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
È circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il giudice dichiara pertanto l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versando in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non è equiparabile a voci retributive.
Le eccezioni del Ministero non sono condivise. La procedura predisposta per semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge: essa non configura una forma di effettiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario né una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. c.p.a. Il ricorrente, del resto, ha formalmente notificato al Ministero la sentenza ottemperanda prima di instaurare il giudizio, come ritenuto da TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 18 febbraio 2026, n. 492.
In accoglimento della domanda è nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente direzione ministeriale, con facoltà di delega ad altro Dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario cura l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 440,70, oltre spese generali al 15% e accessori, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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