Ottemperanza al giudicato e accredito sulla carta docente entro 120 giorni (TAR Lombardia n. 3475 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso di ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, da identificare nell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. pen., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non nella spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ.. Dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria, sicché la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ.. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato, ordina l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegnando un termine e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza n. 132/2023, pubblicata il 1° giugno 2023, il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 1.500,00, o al pagamento della medesima somma, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo, rilasciato in copia conforme a valere come titolo per l’esecuzione forzata e notificato al Ministero il 20 febbraio 2024, è assistito da attestazione di cancelleria del 16 luglio 2024 che dà conto del giudicato.
La ricorrente ha dedotto che la porzione di giudicato relativa all’accredito non è stata eseguita. Il Ministero si è costituito senza contestare la pretesa, limitandosi a riferire di tentativi di contatto per il pagamento delle spese del giudizio ordinario, comunque non oggetto della domanda di ottemperanza. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 19 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinizza anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso.
La questione giuridica centrale attiene alla nozione di titolo esecutivo rilevante ai fini del termine. Il giudice chiarisce che l’art. 14 citato si riferisce all’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Tale nozione si distingue dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva affinché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile.
Il Collegio rileva che, dopo le modifiche apportate dalla legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Da ciò consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, cioè della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il percorso argomentativo si àncora al precedente Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 9 gennaio 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale accoglie la domanda e adotta le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm.: dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, e nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore trascorso inutilmente il termine. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché nessun compenso è dovuto.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura stereotipata delle controversie in materia, e con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm..
Nota della Redazione
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