Carta del docente e RPD: ottemperanza all’ordine del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1225 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e della retribuzione professionale docenti, ordina all’amministrazione di ottemperare nel termine di sessanta giorni. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’assenza di contestazioni nel merito giustificano l’accoglimento. Il Collegio nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Due docenti ottengono dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito. Il giudice del lavoro ordina di assegnare la carta del docente del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, e di corrispondere a una delle ricorrenti la retribuzione professionale docenti per i periodi lavorati con contratto a tempo determinato.
Formatosi il giudicato e decorso inutilmente il termine per l’esecuzione, le docenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria. Il Ministero si costituisce ma non articola difese nel merito. Il ricorso passa in decisione alla camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Accerta l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Richiama sul punto l’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che subordina l’esecuzione delle sentenze di condanna a carico delle amministrazioni a tale decorso.
Su questa base il ricorso è fondato e viene accolto. Il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’ottemperanza deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti, con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, oltre al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il TAR fissa altresì la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio motiva la liquidazione anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.