Carta docente e RPD: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1224 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è fondato quando l’amministrazione non abbia contestato nel merito il titolo esecutivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e i presupposti, è applicabile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Due docenti hanno promosso ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20 febbraio 2024 n. 231. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare alle ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento a specifiche annualità, e a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi lavorati su supplenze brevi e saltuarie.
Le ricorrenti hanno quindi adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha constatato l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Ha inoltre rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’ordine esecutivo si sostanzia nell’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti, nell’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e nel pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il TAR ha altresì applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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