Dichiarazioni mendaci sull’origine precludono la conversione del permesso (TAR Sicilia n. 2886 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo straniero che ha ottenuto il permesso di soggiorno sulla base di dichiarazioni mendaci non può invocare, in sede di conversione o di rinnovo, il sopraggiungere di nuovi elementi ex art. 5 d.lgs. n. 286/1998 per sanare l’originaria assenza dei presupposti. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda comporta automaticamente, oltre alle responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La valutazione dei requisiti di legge non può prescindere dalla radicale inefficacia del titolo acquisito fraudolentemente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo. Ha dedotto l’omessa notifica a mani proprie, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione del d.lgs. n. 286/1998.
L’amministrazione ha resistito respingendo le censure. La richiesta cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 17 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso il primo motivo, relativo alla mancata notifica diretta del diniego. Dagli atti risulta che la determinazione è stata notificata presso gli studi dei difensori in cui lo straniero aveva eletto domicilio, con procure del 2019: la dogana formale è quindi rispettata.
Nel merito, il TAR ha ricostruito la vicenda: il ricorrente, clandestinamente presente e asseritamente privo di documenti, aveva chiesto protezione internazionale dichiarandosi cittadino togolese e ottenendo lo status in ragione della situazione di quel Paese. In sede di conversione ha esibito il passaporto, dal quale è emersa la nazionalità ghanese. Da qui il diniego.
Il Collegio ha quindi escluso che l’art. 5 d.lgs. n. 286/1998 possa consentire di ovviare, in sede di rinnovo, all’inesistenza dei presupposti originari. Diversamente si sanerebbe la posizione di chi si è introdotto fraudolentemente sul territorio nazionale. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 174.
Sotto concorrente profilo, la presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e con ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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