Carta docente al supplente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 2721 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente supplente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento professionale ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni e in mancanza di esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato. L’obbligo consiste nell’assegnazione della Carta e nell’accredito dell’importo nominale riconosciuto, con fissazione di un termine e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Un docente con incarico di supplenza ottiene dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il proprio diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le medesime modalità riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, per l’annualità indicata. La sentenza ordina al Ministero di assegnare la Carta ed emettere il buono elettronico, oltre interessi.

Passata in giudicato la decisione e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, il Ministero non provvede. Il docente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione dei capi della sentenza e la fissazione di un termine per l’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica i presupposti dell’azione e li ritiene tutti sussistenti. La sentenza civile spiega un effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata: l’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento astratto del diritto, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità già accertata dal giudice.

Il provvedimento è passato in giudicato ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che sia intervenuto il pagamento.

Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha contestato i fatti dedotti né ha dimostrato alcuna esecuzione. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l’importo nominale riconosciuto dal giudice del lavoro, quale contributo destinato alla formazione professionale.

L’ordine è articolato in termini precisi: sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. In caso di inerzia, è nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, che si insedia su istanza della ricorrente e assicura l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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