Rettifica del contributo di costruzione e natura paritetica del rapporto (TAR Puglia n. 728 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa e non sono espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico. Ad essi non si applicano la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 né le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti manifestazione di imperio. Ne consegue che il Comune può sempre rideterminare l’importo del contributo, sia a favore che a sfavore del privato, nel termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza. La tutela dell’affidamento e il principio di buona fede possono trovare applicazione solo nell’eccezionale ipotesi in cui la conoscibilità e la verificabilità del conteggio non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha chiesto il recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione, relativamente a un permesso di costruire rilasciato nel 2012. Il provvedimento richiamava il titolo edilizio e la pratica edilizia originaria.

Il Comune si è costituito per resistere. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, oltre al difetto di motivazione e alla lesione del legittimo affidamento e della buona fede. In via subordinata hanno formulato domanda indennitaria e risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 30.08.2018, che ha qualificato gli atti di determinazione del contributo come esercizio di una facoltà creditoria e non di potestà pubblicistica. Da tale qualificazione discende l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies e, più in generale, della disciplina dettata per gli atti provvedimentali.

Il Comune può dunque rideterminare l’importo del contributo tutte le volte in cui l’originaria liquidazione sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti vigenti al momento del rilascio del titolo, ovvero da un mero errore di calcolo. Resta esclusa l’applicazione retroattiva di coefficienti successivamente introdotti.

Nel caso concreto, la rideterminazione richiamava l’art. 2 della legge regionale n. 1/2007 e le delibere di Giunta Regionale n. 449/2006 e n. 2268/2006, tutte vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire. La nota impugnata ha quindi operato una mera rettifica del quantum dovuto, legittimamente pretendendo quanto effettivamente spettante sulla base delle disposizioni già in vigore.

Il Collegio esclude la lesione dell’affidamento e della buona fede. L’amministrazione non ha esercitato alcun potere pubblicistico di riesame, ma solo un potere privatistico di rettifica. La lamentata complessità dei calcoli e l’incertezza nell’applicazione delle tabelle non costituiscono circostanze estranee o ignote al debitore, che ben avrebbe potuto controllare il quantum fin dal primo atto applicando l’ordinaria diligenza e i doveri di leale collaborazione di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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