Revoca parità scolastica per criticità non sanate senza ulteriori verifiche (TAR Calabria n. 790 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca dello status di parità scolastica, all’esito dell’ispezione l’amministrazione che abbia accertato la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti deve invitare la scuola al ripristino degli stessi entro un termine assegnato. Scaduto inutilmente tale termine, essa provvede alla revoca. Tuttavia, dalle disposizioni applicabili non si rinviene alcun onere, in capo all’amministrazione, di svolgere — una volta acquisiti chiarimenti o deduzioni — ulteriori attività ispettive in situ o ulteriori verifiche in contraddittorio prima di assumere le proprie determinazioni. L’ufficio può limitarsi a verificare se, in base a quanto trasmessogli, le criticità contestate siano state sanate. Incombe sul ricorrente, nel giudizio di impugnazione, la prova di aver risolto tutte le criticità a suo tempo contestate.

Il Fatto

All’esito di un’attività ispettiva disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per accertare la permanenza dei requisiti di legge, sono state rilevate criticità in relazione a due scuole dell’infanzia facenti capo alla medesima ricorrente. La ricorrente ha trasmesso la documentazione richiesta per riscontrare le contestazioni. L’amministrazione, con due decreti del 30.7.2024, ha comunque disposto la revoca dello status di parità scolastica di entrambe le scuole.

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR, che ha rimesso la controversia alla propria Sede Staccata. In via cautelare, la domanda di sospensione è stata rigettata con ordinanza non appellata. All’udienza pubblica la controversia è stata spedita in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle considerazioni della fase cautelare. Il primo motivo è respinto sul piano della norma applicabile: i parametri invocati dalla ricorrente — i commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 del D.M. n. 83/2008 — non sono corretti, poiché alla fattispecie si applicano i commi 7 e 8 del medesimo articolo, richiamati negli atti del procedimento.

In base a tali disposizioni, se l’Ufficio accerta la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti, deve invitare la scuola al ripristino entro un termine, scaduto inutilmente il quale provvede alla revoca. Nondimeno, precisa il Tribunale, dalle stesse norme non emerge uno specifico onere dell’amministrazione di svolgere ulteriori attività ispettive in situ o verifiche in contraddittorio. L’ufficio può limitarsi a controllare se le criticità siano state sanate.

Nel caso concreto, per entrambi i plessi l’amministrazione ha individuato analiticamente le irregolarità emerse dall’ispezione, ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca e ha assegnato un termine di trenta giorni per la regolarizzazione, avvertendo che la permanenza delle irregolarità avrebbe comportato la revoca dall’anno scolastico 2024/2025. Con i decreti impugnati ha dato analiticamente conto delle criticità ancora permanenti — inadempimento contributivo, carenze di certificazioni sull’impiantistica dei locali, irregolarità documentali sui rapporti di lavoro — ritenendole incompatibili con il mantenimento dello status.

Quanto ai due plessi, la ricorrente non ha dimostrato di aver risolto tutte le criticità contestate. L’istanza di dilazione dei debiti contributivi non esaurisce l’insieme delle carenze. La dichiarazione di conformità degli impianti non risulta trasmessa tempestivamente e la documentazione richiamata non è idonea a sanare le lacune riscontrate. Sulla regolarizzazione del personale, le scritture private prodotte nulla provano circa l’avvenuto adeguamento presso gli uffici pubblici. Sulla pubblicazione dei bilanci sociali, i documenti allegati non dimostrano l’assolvimento dell’onere, mentre la visura camerale non indica bilanci successivi al 2010. Per un plesso, il certificato di verifica periodica è posteriore al provvedimento impugnato.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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