Obbligo di comparare esigenze di servizio e situazione familiare del militare trasferito (TAR Puglia n. 339 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento in via cautelare di un provvedimento di trasferimento d’autorità, l’Amministrazione militare non può limitarsi a ribadire la prevalenza dell’interesse organizzativo. È tenuta a comparare le esigenze di istituto con la situazione personale e familiare del dipendente, per come rappresentata nelle memorie procedimentali e documentata, al fine di individuare, tra le sedi vacanti e disponibili, quella più vicina al luogo di residenza. L’omessa istruttoria e la totale obliterazione dell’obbligo motivazionale integrano difetto di motivazione ed eccesso di potere. Parimenti viziata è la determinazione che subordini il trasferimento in una sede più vicina alla previa istanza di gradimento del dipendente “senza oneri per l’Amministrazione”, operando un uso sviato degli istituti economici riconosciuti ex lege per il trasferimento d’autorità.
Il Fatto
Un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, Ruolo Forestale, in servizio presso una Stazione in provincia di Lecce quale vice comandante, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari ne ha disposto il trasferimento d’autorità presso una Stazione in provincia di Foggia quale comandante. Il trasferimento era stato determinato dall’assegnazione nella sede originaria di un sovrintendente, per evitare l’impiego in sovraorganico.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. La Sezione ha accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame della posizione. In esecuzione dell’ordinanza l’Amministrazione ha annullato la precedente determinazione e, con un nuovo decreto, ha reiterato il trasferimento. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per motivi aggiunti, con contestuale domanda di disapplicazione delle circolari che regolano l’assegnazione dei neo ispettori in soprannumero.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Amministrazione di irricevibilità del ricorso principale, limitatamente all’impugnazione della clausola di riserva di trasferimento contenuta nel provvedimento originario, gravata oltre il termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a. Quanto alle residue domande del ricorso introduttivo, è sopraggiunto il difetto di interesse, essendo il primo decreto superato da quello adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Passando ai motivi aggiunti, il TAR li ha accolti sotto i profili del difetto di motivazione e della carente istruttoria. Nella riedizione del potere l’Amministrazione non ha valutato le esigenze familiari e personali rappresentate nelle memorie procedimentali e documentate in giudizio, ai fini dell’assegnazione a una sede più vicina alla residenza del militare. L’obbligo motivazionale risulta del tutto obliterato: la P.A. ha aprioristicamente ritenuto preminente l’interesse organizzativo, senza esaminare le problematiche psicologiche del figlio minore e l’assistenza alla suocera convivente in condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il Collegio ha rilevato che nel provvedimento manca la dovuta comparazione e che la situazione della ricorrente non è stata approfondita in istruttoria. Ciò è avvenuto disattendendo le prescrizioni della circolare prot. n. 8001-9/T225-2/Pers. Mar. del 27.4.2019, che impone ai Comandi di corpo una valutazione oggettiva delle esigenze di organico da mettere in sistema con l’approfondita istruttoria delle esigenze personali e familiari.
È parimenti sintomatica di eccesso di potere la rinnovata determinazione di subordinare il reimpiego in sedi più vicine alla residenza alla previa manifestazione di gradimento “senza oneri per l’Amministrazione”. In tal modo la P.A. ha operato un uso sviato degli istituti economici riconosciuti ex lege per il trasferimento d’autorità: il trasferimento in sede vicina sarebbe stato disposto solo a fronte di apposita istanza, mentre, in sua assenza, è stato irragionevolmente disposto d’autorità verso una sede più distante.
L’accoglimento ha determinato l’assorbimento degli ulteriori motivi, che comunque non avrebbero meritato accoglimento: l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni di incompatibilità per le sedi di Lecce e Tricase, non è predicabile la permanenza nella sede originaria e non sussiste la lamentata disparità di trattamento, vertendosi su presupposti diversi. La nomina a dirigente sindacale non era valutabile, essendo stata comunicata dopo la notificazione del provvedimento. Il ricorso principale è quindi in parte irricevibile e in parte improcedibile; i motivi aggiunti sono accolti, con salvezza del potere di riprovvedere e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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