Legittima l’esclusione dal PSR per insediamento oltre i 24 mesi (TAR Molise n. 350 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori, il requisito temporale della condizione di insediamento va computato assumendo a dies a quo la data di apertura della partita IVA e a dies ad quem la data di presentazione della domanda di sostegno. Il bando sopravvenuto, adottato in conformità alla normativa euro-unitaria che ha esteso il termine da 6 a 24 mesi, caduca le precedenti previsioni difformi, comprese quelle che consentivano di computare il requisito con riferimento alla data di pubblicazione del bando. La clausola condizionale che subordinava l’efficacia delle modifiche all’approvazione del PSR da parte della Commissione europea impedisce di attribuire ultrattività alle regole superate. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il dovere di buona fede non consentono di disapplicare una lex specialis chiara e conosciuta dai concorrenti.
Il Fatto
Due giovani imprenditrici agricole presentavano domanda di ammissione ai benefici della misura 6.1 del PSR Molise 2014-2020, secondo step, in data 31 agosto 2018. Avevano aperto la partita IVA agricola, rispettivamente, il 14 maggio 2016 e il 21 marzo 2016.
La Regione escludeva entrambe, rilevando il superamento del termine di 24 mesi tra insediamento e domanda, come previsto dall’art. 4 del bando approvato con determinazione n. 185/2018. I ricorsi gerarchici venivano rigettati. Le interessate impugnavano dinanzi al TAR Molise, deducendo la violazione della precedente determinazione n. 75/2017, che consentiva di computare il requisito dalla data di pubblicazione del bando, nonché disparità di trattamento rispetto a un caso analogo ammesso e finanziato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi e ne dispone il rigetto. Il nodo centrale è l’individuazione del dies ad quem per il computo dei 24 mesi. La risposta è nella chiarezza della lex specialis: il dies a quo coincide con l’apertura della partita IVA, il dies ad quem con la presentazione della domanda. Alla data del 31 agosto 2018 era già in vigore il regolamento (UE) n. 2393/2017, che aveva modificato l’art. 19 del regolamento (UE) 1305/2013 portando il termine a 24 mesi.
La precedente determinazione n. 75/2017, che consentiva di assumere la data di pubblicazione del bando, era sottoposta a una regola di condizionalità: le modifiche erano subordinate all’approvazione del PSR da parte della Commissione europea. Tale approvazione, per la versione che estendeva il termine, è intervenuta solo l’11 settembre 2018. La previsione invocata dalle ricorrenti doveva quindi ritenersi caducata dal bando n. 185/2018.
Il richiamo alla determinazione n. 75/2017 nel nuovo bando ha, per il Collegio, mera valenza ricognitiva, senza attribuire ultrattività ai suoi contenuti. Le ricorrenti, peraltro, avevano dichiarato nel MUD, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, piena conoscenza del bando e dei criteri di ammissibilità, senza contestazione immediata della clausola escludente. La parziale utilizzazione delle nuove definizioni dei punteggi, invocata da una ricorrente, conferma l’impossibilità di un’applicazione selettiva delle regole in nome della par condicio competitorum.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il caso analogo indicato era stato oggetto di annullamento in autotutela con determinazione n. 2746/2021, per il medesimo superamento dei 24 mesi. La mancata menzione nelle determinazioni di rigetto si giustifica con la pendenza del procedimento di autotutela.
Sul mezzo relativo all’omesso preavviso di rigetto, il Collegio richiama l’art. 21 octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 e la giurisprudenza amministrativa: a fronte di un provvedimento di natura vincolata, la lesione procedimentale non è invalidante. Il ricorso gerarchico, inoltre, ha consentito il riesame delle osservazioni dell’interessata, senza mutare l’esito. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.