Abuso edilizio su suolo pubblico (TAR Sicilia n. 2551 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di illecito edilizio realizzato su suolo di proprietà pubblica, l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 configura l’ordine di demolizione e di ripristino quale unico rimedio sanzionatorio, espressione di un potere vincolato. Una volta accertati i presupposti, l’Amministrazione non dispone di margini valutativi: non rilevano l’epoca di realizzazione del manufatto, l’eventuale affidamento alla conservazione dell’illecito permanente, la comparazione degli interessi né il giudizio di proporzionalità. Destinatario dell’ordine è il responsabile dell’abuso, nozione comprensiva di chi ha la disponibilità materiale dell’opera, indipendentemente dalla realizzazione concreta. La sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza costituisce esercizio di un potere distinto e non ancora attuato: la sua impugnazione in via preventiva è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente occupa da decenni un alloggio di edilizia popolare, originariamente edificato dopo il terremoto del 1908 su area di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Nel tempo il nucleo abitativo è stato ampliato, per circa quindici metri quadri destinati a cucina e bagno, con opere risalenti secondo la perizia di parte agli anni tra il 1990 e il 2000.

A seguito di un sopralluogo della polizia municipale, il Comune ha adottato una ordinanza di demolizione delle opere abusive su area pubblica e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, recepito dalla normativa regionale, prevedendo in caso di inottemperanza una sanzione di ventimila euro. Il ricorrente ha impugnato la determinazione, contestando la propria legittimazione passiva, il difetto di motivazione e la sproporzione della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto un profilo preliminare: i documenti depositati dal ricorrente il giorno precedente l’udienza, oltre le ore dodici, sono dichiarati inutilizzabili, perché tardivi alla luce del combinato disposto dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e delle norme di attuazione, come interpretato da costante orientamento del giudice d’appello.

Nel merito del primo motivo, il Tribunale ricorda che l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 prevede, per gli interventi su suoli demaniali o di enti pubblici, la demolizione quale unico rimedio, da interpretare con particolare rigore. Il potere di rimozione ha carattere vincolato: non assume rilievo l’epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare. Ne deriva che l’ordine non esige specifica motivazione né comparazione dei contrapposti interessi, con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e del vizio di difetto di proporzionalità.

Quanto alla contestazione sulla qualità di esecutore materiale delle opere, il Collegio osserva che destinatario della misura demolitoria è il responsabile dell’abuso. In tale nozione rientra anche chi detiene e utilizza l’immobile, dovendo provvedere alla demolizione per restaurare l’ordine violato. L’ordine, inoltre, non presuppone l’accertamento dell’elemento soggettivo: è atto di tipo ripristinatorio, non sanzionatorio, e va rivolto a chi ha la disponibilità materiale dell’opera, restando la questione della realizzazione concreta eventualmente rilevante in altra sede.

Il secondo motivo, relativo alla sanzione pecuniaria per l’inottemperanza, è dichiarato inammissibile. Il provvedimento impugnato si limita a prevedere l’irrogazione futura della sanzione: il ricorso non può essere indirizzato in via preventiva contro un atto non ancora adottato, trattandosi di esercizio di un potere distinto da quello posto in essere con l’ingiunzione a demolire. Il giudice, in applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nulla può statuire su un potere non ancora esercitato.

Infine, le doglianze introdotte con la memoria non notificata sono inammissibili, perché ampliano il thema decidendum in violazione del termine decadenziale e del contraddittorio, e comunque infondate per difetto di elementi sulla asserita insussistenza dei presupposti dell’art. 35. Il ricorso è pertanto in parte respinto e per il resto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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