Nulla osta paesaggistico in sanatoria: escluso il silenzio assenso (TAR Sicilia n. 2471 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso non opera sul nulla osta paesaggistico postumo richiesto per la sanatoria di opere già abusivamente realizzate. L’art. 46 della legge reg. Sic. 28 dicembre 2004, n. 17, nel riferirsi espressamente alle autorizzazioni ad eseguire opere, costituisce normativa speciale insuscettibile di applicazione analogica ai titoli abilitativi in sanatoria, per i quali difettano le medesime esigenze acceleratorie. La disciplina regionale sul silenzio assenso, anche dopo la novella del 2022, non può estendersi ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, perché l’art. 20 legge n. 241/1990 esclude tali fattispecie e la competenza statale resta prevalente. Il procedimento di condono è inoltre retto dalla disciplina speciale del silenzio-inadempimento, che esclude la formazione del tacito assenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 legge 326/2003 per alcune modifiche realizzate su un fabbricato di proprietà regolarmente autorizzato, chiedendo contestualmente alla Soprintendenza il prescritto nulla osta paesaggistico. La relazione tecnica allegata alla domanda collocava l’immobile in zona E1 del P.R.G. e in zona TO1 del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, fuori dalle zone della Rete Natura 2000 e della riserva naturale.
La Soprintendenza ha rigettato l’istanza richiamando la circolare n. 2/2022, emanata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, e ha ingiunto la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato la nota deducendo la maturazione del silenzio assenso, l’irrilevanza paesaggistica delle opere, l’illegittimità del diniego per omessa distinzione degli interventi e la violazione dell’obbligo di preavviso di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo escludendo che il silenzio assenso possa essersi formato. L’art. 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004 si riferiva alle sole autorizzazioni ad eseguire opere e non ai titoli in sanatoria per interventi già eseguiti. La norma, quindi, non è suscettibile di applicazione analogica, mancando le esigenze acceleratorie che la giustificavano.
Né la reviviscenza invocata dal ricorrente né la novella dell’art. 29 legge reg. n. 7/2019 mutano il quadro. L’art. 20 legge n. 241/1990 esclude espressamente dal silenzio assenso i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico ed è di immediata applicazione in ambito regionale. Il Collegio richiama Corte cost. n. 155 del 2021 e Corte cost. n. 160/2021, osservando che il paesaggio è componente dell’ambiente e che le competenze regionali non possono incidere sulla materia ambientale statale. Opera inoltre, in materia di condono, la disciplina speciale del silenzio-inadempimento.
Infondato è anche il secondo motivo. La valutazione degli abusi richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere: il pregiudizio deriva dall’insieme dei lavori e dalle reciproche interazioni. Il cambio di destinazione d’uso in volume residenziale incide sul carico urbanistico e si configura come ampliamento della superficie residenziale, non riconducibile alle opere minori condonabili in zona vincolata. In ambito paesaggistico è irrilevante la distinzione tra volumi e volumi tecnici, interrati o fuori terra, e la superficie utile va intesa in senso finalistico, considerando l’impatto sull’assetto del territorio.
Quanto al preavviso di diniego, il parere della Soprintendenza è atto vincolato. Trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme procedimentali quando, per la natura vincolata, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il Collegio esclude infine l’operatività dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, per il carattere verticale del rapporto e per la specialità del procedimento di condono. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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