Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3322 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato ex art. 114 cod. proc. amm., l’accertamento del diritto azionato e la condanna dell’amministrazione al pagamento costituiscono titolo esecutivo che, una volta passato in giudicato e ritualmente notificato, obbliga la p.a. a dare integrale esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertata l’assenza di pagamenti, anche parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina il pagamento entro un nuovo termine. L’amministrazione che, costituendosi, non contesti il credito nell’an e nel quantum né fornisca indicazioni sulla procedura non oppone alcuna difesa utile. Per il caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente compenso e spese in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel titolo. Quella decisione è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione debitrice con formula esecutiva.

Non avendo il Ministero dato esecuzione, il docente propone ricorso per ottemperanza. Si costituisce l’amministrazione intimata con atto di mera forma, chiedendo il rigetto. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La fase di esecuzione spontanea è dunque chiusa e l’inerzia dell’amministrazione assume rilievo.

Sul punto della materiale esecuzione, il Tribunale rileva che la documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano come il Ministero non abbia effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione, benché costituita, non formula alcuna deduzione e non fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Da ciò deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente.

Per il caso di inutile decorso, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, con relazione finale alla Sezione. Compenso e spese restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *