Ordine di demolizione e direttore dei lavori non responsabile (TAR Toscana n. 1703 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce sanzione reale e non sanzione personale: esso non mira a punire il responsabile dell’abuso, ma a individuare il soggetto che, per la relazione qualificata con il bene, è in grado di eseguire il ripristino. Destinatari legittimati sono, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il proprietario e il responsabile dell’abuso. Il direttore dei lavori può essere considerato responsabile solo se l’immobile sia cantierato al momento dell’adozione della misura. Il progettista strutturista che si sia limitato al deposito dei calcoli presso il Genio Civile, senza assumere la direzione dei lavori, non è destinatario dell’ingiunzione.
Il Fatto
Il ricorrente, ingegnere, era stato indicato da un’ordinanza dirigenziale del Comune di San Gimignano tra i soggetti tenuti alla demolizione di opere abusive, in qualità di progettista e direttore dei lavori strutturali, ai sensi dell’art. 196, commi 2 e 2 bis, della LRT n. 65/2014. L’abuso riguardava la demolizione e ricostruzione di un fabbricato di proprietà altrui, in difformità dallo stato preesistente, con aumento di superficie e volume e cambio di destinazione, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza nella sola parte in cui lo riguardava. Ha dedotto di non aver partecipato all’esecuzione delle opere e di essere estraneo agli abusi, essendosi limitato al deposito dei calcoli strutturali e alla certificazione di fine lavori. Ha inoltre lamentato il mancato esame delle osservazioni partecipative ex art. 10 della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito, eccependo in via preliminare il difetto di interesse e sostenendo nel merito la legittimità dell’ingiunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i motivi, per connessione, e li ritiene fondati. Muove dall’art. 196, comma 2, della LRT n. 65/2014, sostanzialmente riproduttivo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che impone al Comune di ingiungere la rimozione o la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
In via generale, il Tribunale qualifica l’ingiunzione di demolizione come misura eminentemente ripristinatoria dell’ordine edilizio violato. Non si tratta di sanzionare il responsabile o il proprietario, ma di individuare il soggetto che, per la relazione qualificata con il bene, è in grado di eseguire l’ordine. Richiama sul punto un orientamento consolidato: Cons. Stato, Sez. VI, n. 6703 del 2024, e, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VI, n. 8115 del 2024, Sez. VII, n. 10115 del 2023 e n. 237 del 2023, Sez. VI, n. 8283 del 2020 e n. 6446 del 2020. Quello che giuridicamente rileva è la materiale disponibilità del bene, che consenta di intervenire direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
Applicando tale principio, il ricorrente non può essere qualificato come responsabile dell’abuso, perché privo della relazione qualificata con il bene che rende a suo carico esigibile l’esecuzione dell’ordine. Egli si è occupato esclusivamente del deposito dei calcoli strutturali presso l’Ufficio del Genio Civile, senza assumere la direzione dei lavori. Dagli atti emerge che direttore dei lavori era altro soggetto, che ha presentato e sottoscritto le richieste dei titoli edilizi dichiarando tale qualità.
Il Collegio aggiunge che il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile solo se l’immobile sia cantierato al momento dell’adozione della misura ripristinatoria. Solo in tal caso egli si trova nella relazione qualificata con il bene. Nella specie il ricorrente si è limitato a progettare l’intervento come ingegnere strutturista e a gestire la pratica di deposito, senza mai assumere la veste effettiva di direttore dei lavori.
È infine inconferente il richiamo ai soggetti indicati dall’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001. Per il principio di specialità trova applicazione l’art. 31, che individua i legittimati passivi nelle sole figure del proprietario e del responsabile dell’abuso, che può essere anche il direttore dei lavori, ma solo nei sensi precisati. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata nella sola parte che individua il ricorrente tra gli obbligati alla demolizione, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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