Requisiti di esecuzione e non di partecipazione per l’automezzo con gru ragno (Cons. Stato n. 2079 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione del contratto si ricava dall’art. 113 d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di imporre condizioni particolari di esecuzione. Ove la lex specialis preveda che il concorrente possa dotarsi delle attrezzature entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’affidamento, la prescrizione integra un requisito di esecuzione e non di partecipazione. La relativa interpretazione va condotta con i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza integrazioni ermeneutiche; in caso di ambiguità prevale il significato più favorevole al concorrente in forza del principio del favor partecipationis. La mera pendenza di un procedimento penale non costituisce condotta debitamente accertata e non impone l’esclusione, se la società dimostri l’adozione di misure di self cleaning e la stazione appaltante non deve motivare analiticamente le ammissioni non contestate.
Il Fatto
La società seconda classificata impugnava dinanzi al TAR Lombardia l’aggiudicazione di una gara a procedura aperta per il servizio di nolo cassoni, prelievo e trasporto di sabbie da impianti di trattamento acque reflue. La ricorrente lamentava la mancanza in capo all’aggiudicataria del possesso di un automezzo con gru di tipo ragno alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la sussistenza di una causa di esclusione per il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e il difetto di istruttoria e motivazione sull’adeguatezza delle misure di self cleaning e sulle carenze documentali relative alla posizione del legale rappresentante.
Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. La pronuncia è stata appellata con quattro motivi, riproduttivi delle censure di primo grado, con domande conseguenti di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione principale muovendo dall’art. 113 d.lgs. n. 36/2023, che distingue i requisiti oggetto di valutazione selettiva ex art. 100 dalle condizioni particolari di esecuzione richieste in aggiunta e precisate nel bando. I requisiti di partecipazione sono esigibili sin dalla presentazione dell’offerta; quelli di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto.
Richiamata la giurisprudenza europea e quella di Cons. Stato, Sez. V, n. 7137/2022, la Corte evidenzia che l’attrazione di una capacità prestazionale tra i requisiti di partecipazione può essere giustificata da esigenze operative peculiari, ma non può spingersi fino a imporre tutte le condizioni di esecuzione sin dall’offerta, pena la violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza e l’effetto dissuasivo sulla concorrenza.
Passando alla lex specialis, il disciplinare, all’art. 9.2 lett. h), richiedeva il possesso delle attrezzature o l’impegno a dotarsene entro venti giorni dalla comunicazione dell’affidamento. Il dato letterale, unitamente all’art. 5.2 della Scheda di specifiche tecniche, rivela un requisito di esecuzione: la relativa interpretazione, condotta ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., esclude integrazioni e, in caso di ambiguità, impone di scegliere il significato più favorevole al concorrente. Il primo motivo è respinto.
Quanto al secondo motivo, il rinvio a giudizio del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della società per il reato ambientale non integra causa di esclusione automatica né non automatica: la mera pendenza non è condotta debitamente accertata e i fatti sono collocati fuori dal triennio di rilevanza. La successiva iscrizione all’ANGA per la categoria più elevata, senza limiti quantitativi, elimina il rischio di reiterazione.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati. La stazione appaltante non è tenuta a motivare analiticamente le ammissioni non contestate, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3191/2025); l’aggiudicataria ha comunque fornito un quadro esaustivo delle misure ex art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e delle posizioni del legale rappresentante e del responsabile tecnico. L’appello è respinto, con condanna alle spese e declaratoria di soccombenza sulle domande di inefficacia e risarcimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale