Accesso agli atti detenuti e non formati dalla p.a. e segreto istruttorio (TAR Lazio n. 623 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi concerne tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, anche quando siano stati formati da altre amministrazioni, purché costituiscano atti endoprocedimentali o siano comunque connessi alla vicenda oggetto del procedimento, non rilevando la sola titolarità formale dell’ente che li ha redatti. La pendenza di un’indagine penale non determina di per sé la non ostensibilità degli atti amministrativi connessi ai fatti oggetto di indagine: la sottrazione all’accesso opera solo per gli atti sottoposti a sequestro o coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen.. Restano atti amministrativi, e quindi accessibili, quelli posti in essere dalla p.a. nell’esercizio della propria attività istituzionale di vigilanza e controllo, anche dopo l’inoltro di una denuncia all’autorità giudiziaria. La comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni è invece coperta da segreto e sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato con rogito una porzione di immobile in precedenza assentita ai danti causa con un permesso di costruire in sanatoria. Il Comune aveva comunicato l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela del titolo, richiamando una serie di atti presupposti specificamente indicati.
La ricorrente ha quindi presentato una memoria partecipativa e, contestualmente, un’istanza di accesso ai documenti menzionati in quella comunicazione. Il Comune ha respinto l’istanza con una nota dell’Ufficio Antiabusivismo, e la ricorrente ha impugnato il diniego ai sensi degli artt. 116 e 31 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il diniego comunale si fondava su tre argomenti: gli atti redatti da amministrazioni esterne non sarebbero ostensibili perché la copia andrebbe richiesta all’ente che li ha formati; le relazioni dell’UTC e la comunicazione di notizia di reato sarebbero coperte da segreto istruttorio per il pendente procedimento penale.
Il Tribunale accoglie in parte il ricorso. Quanto agli atti formati da altre amministrazioni, richiama il principio secondo cui non possono essere sottratti all’accesso i documenti stabilmente detenuti dall’ente destinatario dell’istanza, in quanto atti endoprocedimentali o connessi alla vicenda controversa (TAR Roma, sez. II, n. 990 del 2024). Nel caso di specie il Comune non ha neppure contestato espressamente di detenere tali atti.
Sul segreto, la sentenza distingue nettamente. L’esistenza di un’indagine penale non implica di per sé la non ostensibilità degli atti amministrativi connessi: la sottrazione all’accesso, accertata la finalità difensiva, riguarda solo gli atti sequestrati e quelli coperti da segreto ex art. 329 cod. proc. pen. (TAR Napoli, sez. VIII, n. 696 del 2024). Gli atti posti in essere dalla p.a. nell’attività istituzionale di vigilanza e controllo restano amministrativi anche dopo la denuncia e rimangono nella disponibilità dell’ente finché non intervenga un provvedimento di sequestro.
Discorso diverso vale per la comunicazione di notizia di reato. Il Collegio richiama la distinzione per cui non ogni denuncia presentata dalla p.a. è coperta da segreto: se la trasmissione avviene nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, si tratta di atti di indagine sottratti all’accesso (TAR Catania, sez. IV, n. 1364 del 2019). Poiché la notizia di reato è stata trasmessa dalla Guardia di Finanza nel presumibile svolgimento di tali funzioni, il diniego su questo punto è corretto.
Il diniego è quindi dichiarato illegittimo in parte qua, con ordine al Comune di esibire i documenti richiesti, esclusa la notizia di reato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.