Carta elettronica docente precario, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 789 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il diritto all’importo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione scolastica, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. È dovuta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sul complessivo dovuto, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario destinatario di incarico di supplenza annuale per l’anno scolastico 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Nola, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2340/2024 pubblicata il 03.12.2024, l’accertamento del diritto a percepire l’importo aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 500,00 oltre interessi legali.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 27 marzo 2025 ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio verifica i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero di assegnare al ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito dell’importo di euro 500,00 oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sul complessivo dovuto, con dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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