Carcasse di animali selvatici come rifiuti urbani e obblighi del concessionario stradale (TAR Abruzzo n. 448 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le carcasse di animali giacenti sulle strade e aree pubbliche costituiscono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del D.lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che il loro governo ricade negli obblighi di pulizia gravanti sull’ente proprietario della strada. L’art. 14 del codice della strada impone al concessionario la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle relative pertinenze e, in quanto disposizione speciale, deroga alla previsione generale dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, rendendo non necessaria la dimostrazione dell’elemento soggettivo in capo al proprietario per la presenza di rifiuti sulla sede stradale. L’ordine di rimozione funzionale alla mera manutenzione e pulizia si distingue dall’ordine di bonifica e risanamento igienico, che resta assoggettato al criterio di imputazione soggettiva. Sussistono i presupposti del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco ex art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000 quando è in gioco la preservazione dell’igiene e della salute pubblica.
Il Fatto
La società concessionaria della rete stradale ricorreva per l’annullamento dell’ordinanza con cui il sindaco le aveva ingiunto di provvedere all’interramento di una carcassa di animale rinvenuta su area demaniale attribuita alla propria gestione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La ricorrente censurava l’atto sotto tre profili: la non riconducibilità delle carcasse animali al campo applicativo della parte IV del TUA e alla nozione di rifiuto; l’insussistenza dell’obbligo di farsi carico degli oneri di smaltimento in assenza di dolo o colpa; la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente. Si costituivano il Ministero della Difesa e la ASL territoriale, che eccepiva l’improcedibilità per consumazione degli effetti dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione processuale in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. Nel merito, le censure sono respinte.
Quanto al primo motivo, la sentenza qualifica la fattispecie alla stregua dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del D.lgs. n. 152/2006, che individua come rifiuti urbani quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche. Le carcasse o carogne di animali presenti su tali aree rientrano pertanto in tale categoria.
Sul secondo motivo, il TAR richiama un proprio precedente (TAR Abruzzo n. 252/2020) e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, tra cui Cons. Stato n. 84 del 2010 e Cons. Stato n. 592 del 2020. L’art. 14, comma 1, lett. a), cod. strada pone a carico degli enti proprietari la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e pertinenze; il comma 3 attribuisce i relativi poteri e compiti al concessionario. L’art. 192, comma 3, del TUA opera invece come rimedio sanzionatorio, applicabile solo se la condotta di abbandono sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Da qui la distinzione decisiva: l’ordine di rimozione funzionale alla mera e ordinata manutenzione e pulizia della sede stradale ricade nell’ambito dell’art. 14 cod. strada, che, in quanto speciale, deroga alla previsione generale dell’art. 192 e rende non necessaria la prova dell’elemento soggettivo. L’ordine di bonifica e risanamento igienico resta invece assoggettato al criterio di imputazione soggettiva. La vicenda in esame è ricondotta alla prima ipotesi.
Infine, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti del potere ex art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000: il carattere primario dell’interesse alla preservazione dell’igiene e della salute pubblica giustifica un intervento anticipato dell’Autorità. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 3000,00 in favore della ASL e compensazione verso il Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.