Carta elettronica docenti precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 2991 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando esiste un titolo esecutivo rappresentato da un provvedimento giurisdizionale passato in cosa giudicata. Il ricorso è fondato se risulta accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo azionato ed è legittimato a nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno agito dinanzi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, in relazione ai servizi prestati a tempo determinato. Con sentenza n. 1046/2023 il Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, ha accertato il relativo diritto e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di ciascun ricorrente la carta elettronica, accreditandovi le somme liquidate.

La sentenza non è stata impugnata e è passata in cosa giudicata. Poiché l’amministrazione non ha provveduto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo di ordinare l’esecuzione del titolo e, se necessario, di nominare un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. La decisione si fonda su due riscontri documentali: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine ne ante quem fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.

Accertati tali presupposti, il TAR ha qualificato il ricorso come fondato e ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo. Il termine costituisce il momento di verifica dell’effettività della tutela: solo il suo vano decorso legittima l’intervento sostitutivo del commissario.

Proprio in funzione di tale evenienza, il Tribunale ha designato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Al commissario è assegnato il compito di compiere, su istanza della parte ricorrente, tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza — comprese le eventuali modifiche di bilancio — entro un ulteriore termine di sessanta giorni, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha quindi regolato il profilo delle spese, ponendole a carico del Ministero soccombente e liquidandole nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *