Il decreto di subingresso nell’assegnazione di terreno di riforma fondiaria ha natura di sentenza e copre il dedotto e il deducibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 14733 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto conclusivo della controversia diretta alla designazione dell’erede subentrante nell’assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, a seguito della morte dell’assegnatario, e alla tacitazione degli eredi esclusi, in quanto statuisce nel contraddittorio degli interessati su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione del defunto, ha natura sostanziale di sentenza. Una volta divenuto definitivo, tale provvedimento rende coperta dal giudicato ogni questione di merito risolta, con efficacia preclusiva sia per il dedotto sia per il deducibile. L’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione profili già vagliati, né per sollevare questioni che avrebbero potuto essere prospettate nel giudizio definito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno aveva condannato la Regione Campania a dare attuazione al decreto con cui il Tribunale di Salerno aveva ordinato il subingresso di una delle eredi nell’assegnazione di un terreno di riforma fondiaria già intestato al padre, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 379/1967. Avverso tale decisione, un’altra coerede proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo che il fondo, per effetto del pagamento delle rate del prezzo di assegnazione, era divenuto di proprietà di tutti gli eredi e che il rapporto concessorio era cessato. La Corte territoriale rigettava l’opposizione, ritenendo il decreto di subingresso ormai coperto da giudicato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce che tutti i motivi di impugnazione tendono, sotto diversi profili, a far valere l’inoperatività del giudicato formatosi sul decreto del Tribunale che ha assegnato il fondo. Tale tesi viene ritenuta infondata sulla base di un orientamento costante, dal quale la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi.

Il decreto conclusivo della controversia diretta alla designazione dell’erede subentrante nell’assegnazione ha natura sostanziale di sentenza, poiché statuisce su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione del defunto. Una volta divenuto definitivo, esso copre con il giudicato ogni questione di merito risolta, come già affermato da Cass. n. 9849/2005, da Cass. n. 2747/1998 e da Cass. n. 10149/1994.

La Corte rileva inoltre che la questione dell’applicabilità dell’art. 10 della l. n. 386/1976 era stata già specificamente affrontata e respinta dalla sentenza n. 19498/2011 della stessa Cassazione, che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di assegnazione. Ne consegue che l’accertamento non si era limitato al solo presupposto soggettivo della qualifica di lavoratore manuale della terra, ma aveva riguardato anche il presupposto oggettivo della mancata avvenuta riscossione del fondo.

La Corte esclude, pertanto, che la decisione impugnata abbia violato l’art. 2909 c.c. o l’art. 115 c.p.c., nonché che sussista il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. L’opposizione di terzo non può divenire lo strumento per eludere il giudicato e per riaprire questioni ormai precluse, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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