Società di persone, accertamento unitario e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. V n. 22251 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, comporta che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, poiché la controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Rilevata in sede di legittimità la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, deve disporsi l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2008, con cui determinava un maggior reddito ai fini Irpef a carico di un socio accomandante, sulla base di presunti utili non dichiarati derivanti dalla partecipazione, in misura del 50%, a una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese nel luglio 2008.
Il ricorso del contribuente era stato respinto in primo grado e l’appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che aveva escluso l’esistenza di un litisconsorzio necessario e aveva ritenuto provato il rispetto dei termini di decadenza in presenza di seri indizi di reato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla violazione del contraddittorio, sull’applicazione dell’art. 2495 cod. civ., sul raddoppio dei termini e sul preteso vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo i restanti. Il ricorrente aveva eccepito che il giudizio si era svolto nel contraddittorio del solo (ex) socio, senza la partecipazione della società né degli altri soci, pur individualmente indicati nell’atto impugnato, e aveva chiesto la riunione dei procedimenti e l’integrazione del contraddittorio.
Il Collegio ricostruisce il regime dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1987 e dell’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973: l’imputazione automatica dei redditi ai soci, indipendentemente dalla percezione, rende la controversia inscindibile e comune a società e soci. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29.
La pronuncia si fonda su un orientamento consolidato, richiamato in motivazione: Sezioni Unite n. 14815 del 2008, Cass. n. 23096 del 2012, n. 25300 del 2014, n. 7789 del 2016, n. 16730 del 2018, n. 27603 del 2018, n. 23585 del 2019, n. 11230 del 2020, n. 35187 del 2022 e n. 33319 del 2023.
Sul piano processuale, il Collegio precisa che la violazione non rilevata dal giudice di primo grado — che avrebbe dovuto disporre l’integrazione ovvero riunire i processi separatamente instaurati — né dal collegio d’appello — che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992 — impone l’annullamento delle pronunce a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ex art. 383 cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 3678 del 2009, Cass. n. 6644 del 2018, n. 23315 del 2020, n. 4665 del 2021).
È irrilevante che un socio non abbia impugnato l’avviso o che nei suoi confronti nessun atto impositivo sia stato emesso (Cass. n. 32412 del 2019). Nel caso concreto mancava la partecipazione al giudizio del socio titolare della quota pari al 50%. La Corte dichiara pertanto la nullità dell’intero giudizio e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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