Cartiera e dolo specifico nel reato di emissione di fatture false (Cass. pen. Sez. VII n. 34795 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, il dolo specifico può essere desunto dall’assoluta assenza di struttura aziendale, di contabilità imprenditoriale, di competenza tecnica e di strumentazione, che connota la società come mera cartiera. L’assunzione occasionale della carica di amministratore, in difetto di ogni preventivo accertamento sulla minima competenza gestionale, costituisce indice dell’opacità del rapporto e conferma la piena cognizione dell’imputato dell’essenzialità del proprio contributo. È inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, solleciti una rivalutazione del quadro istruttorio preclusa al giudice di legittimità. È parimenti inammissibile la censura di mancata corrispondenza tra capo di accusa e sentenza quando il vizio era deducibile e non dedotto in precedenza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo e secondo grado, con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 21.10.2025, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’assenza del dolo specifico, per mancanza di prova di un accordo fraudolento e di un vantaggio economico personale diretto; vizi della motivazione sull’accertamento degli elementi costitutivi, non essendo sufficiente che egli non si sia adoperato per impedire l’altrui condotta; vizi della motivazione sulla mancata corrispondenza tra contestazione e sentenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso. La Corte rileva anzitutto che il ricorso è diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al giudice di legittimità, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità osservano che esso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi. La Corte d’appello ha accertato l’evidenza del dolo specifico muovendo dall’assoluta assenza di strutture aziendali, di contabilità imprenditoriale, di competenza tecnica e di strumentazione necessaria all’esercizio di un’attività d’impresa diversa da quella di mera cartiera.
La Corte valorizza inoltre l’assunzione completamente occasionale della carica di amministratore, offerta dal locatore dell’abitazione della ex moglie, in assoluto difetto di un preventivo accertamento sulla minima competenza professionale in punto di gestione aziendale. Tale circostanza costituisce un evidente indice dell’estrema opacità del rapporto instauratosi.
La seconda censura è parimenti inammissibile: dall’accertamento della Guardia di Finanza è emersa l’assoluta assenza di struttura aziendale e di contabilità, risultando la società inattiva anche quanto all’acquisto di strumenti e merci. L’assunto difensivo di una pattuizione sull’alienazione dell’immobile in cambio dell’assunzione della carica è rimasto indimostrato e, al più, corroborerebbe l’elemento soggettivo, confermando la piena cognizione dell’imputato dell’essenzialità del contributo richiestogli.
Il terzo motivo è infine inammissibile perché relativo a violazione deducibile e non dedotta in precedenza, oltre che del tutto generico, essendo la condanna intervenuta esattamente per la condotta oggetto dell’imputazione, commissiva e sorretta da dolo specifico. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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