L’acquisizione sanante sopravvenuta estingue il giudizio di restituzione (TAR Toscana n. 1335 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nel corso del giudizio avente ad oggetto l’azione di restituzione del fondo illegittimamente occupato e trasformato, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e legittima la rinuncia al ricorso. L’intervenuta adesione dell’amministrazione resistente alla rinuncia consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’area in Fivizzano, Frazione Monzone, censita al catasto al foglio 158, mappali 93 e 94, per complessivi 4319 mq., agivano davanti al TAR per ottenere l’accertamento del diritto alla restituzione del terreno, interessato dalla realizzazione di una piazza in assenza di provvedimento espropriativo. Chiedevano la condanna del Comune alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima; in subordine, la condanna al risarcimento per equivalente o l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con eventuale nomina di un Commissario ad acta.

La vicenda risaliva alle deliberazioni consiliari del 1979 e del 1980, che avevano dichiarato la pubblica utilità e approvato il progetto esecutivo, dando luogo all’occupazione d’urgenza nel 1981. Mai era intervenuta l’espropriazione. I proprietari avevano già ottenuto, davanti a questo TAR, la condanna del Comune al risarcimento dei danni maturati dal 1991, con riserva dell’azione restitutoria, decisione divenuta definitiva nel 2023. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, in data 26 maggio 2025, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, avendo il Comune emanato il decreto di acquisizione sanante del terreno al patrimonio indisponibile. L’atto era sottoscritto anche dalla controparte costituita, che manifestava adesione, ivi compresa l’accettazione della compensazione delle spese.

Il Collegio rileva come l’intervenuta acquisizione sanante abbia eliminato l’oggetto dell’azione restitutoria, rendendo la domanda priva di ulteriore interesse. La fattispecie è pertanto ricondotta all’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., che disciplina l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

La Corte dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio. In ragione dell’espressa adesione dell’amministrazione, le spese sono poste a carico solidale delle parti mediante compensazione. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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