Nessun obbligo di reiterare la gara deserta per la concessione termale (TAR Toscana n. 217 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che demanda al Comune il rilascio della concessione di coltivazione delle acque termali all’esito di procedura di evidenza pubblica non impone all’Amministrazione di reiterare la gara quando questa, già esperita, sia andata deserta. La mancata ripetizione della procedura comporta soltanto che lo sfruttamento della risorsa non viene concesso, senza che ciò integri inadempimento dell’ente. Il diritto al rimborso delle spese di ricerca resta subordinato alla partecipazione del titolare del permesso alla gara e al suo esito non favorevole. La sequenza procedimentale così delineata non presenta profili di irrazionalità né di illegittimità costituzionale, realizzando un bilanciamento tra interesse pubblico e interessi privati.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un permesso di ricerca mineraria regionale per una risorsa termale, le cui proprietà terapeutiche sono state riconosciute dal Ministero della Salute. Dopo il trasferimento della competenza in materia dal livello regionale a quello comunale, la società ha trasmesso al Comune la relazione di fine ricerca, chiedendo l’avvio della procedura di evidenza pubblica per il rilascio della concessione di coltivazione.

Il Comune ha bandito la gara, che è andata deserta. La ricorrente, che non vi ha partecipato, ha più volte diffidato l’ente a indire una nuova procedura. Il Comune ha risposto con la nota dell’8 giugno 2023, oggetto del gravame, con cui ha escluso l’obbligo di ripetere la gara e ha rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. La ricorrente ha impugnato la nota chiedendo l’annullamento, la condanna del Comune a indire la gara con nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza delineata dall’art. 14 della L.R.T. n. 38/2004: la coltivazione delle acque termali avviene mediante concessione, rilasciata al vincitore della procedura a evidenza pubblica, predisposta sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione finale del titolare del permesso di ricerca. L’art. 9, comma 2-bis, della stessa legge riconosce al titolare il rimborso delle spese sostenute quando, dopo aver partecipato alla gara, non risulti aggiudicatario.

Secondo il Tribunale, la legge regionale non prevede che, esperita la procedura e rimasta deserta la gara, il Comune sia tenuto a reiterarla. Un simile obbligo esporrebbe l’ente pubblico alla mercé degli interessi privati. Il titolare del permesso ha invece la possibilità di palesarsi nell’occasione offerta dalla gara, indetta proprio sull’impulso della sua iniziativa. Egli ha già valutato in via preliminare la convenienza dell’attività di ricerca, assumendone il relativo rischio.

Il Collegio esamina anche il rapporto tra i due diritti riconosciuti al titolare del permesso: lo sfruttamento della risorsa mediante concessione e, in alternativa, il rimborso delle spese. La subordinazione del rimborso alla partecipazione alla gara e al suo esito negativo per il ricercatore risponde alla finalità di evitare iniziative private di ricerca non assistite da un serio intento di messa a frutto della risorsa. La disciplina, pertanto, va esente da censure di irrazionalità e di incostituzionalità.

Sul piano applicativo, il Comune ha rispettato i dettami dell’art. 14 cit. già nel 2016. È stata la ricorrente a non partecipare al bando, le cui clausole non sono state ritenute preclusive della possibilità di gareggiare dalle sentenze del TAR Toscana n. 419 del 21 marzo 2018 e del Cons. Stato n. 175 del 5 gennaio 2023. Le conseguenze delle proprie scelte, conclude il Tribunale, sono imputabili alla ricorrente e non possono essere poste a carico dell’ente.

Il ricorso e la connessa domanda risarcitoria sono pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite per le peculiarità della vicenda. La decisione consente al Collegio di prescindere dalle eccezioni preliminari di rito sollevate dal Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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